Autonomia delle quote di categoria

Francesca Maria Bava
09 Settembre 2019

Le quote di categorie diverse - configurabili ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - anche se appartenenti al medesimo soggetto non si confondono tra loro, ma rimangono autonome...

Le quote di categorie diverse - configurabili ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - anche se appartenenti al medesimo soggetto non si confondono tra loro, ma rimangono autonome: tuttavia, secondo il Comitato Notarile del Triveneto, all'interno di ogni singola quota vale il principio di unicità, non ammettendosi la standardizzazione delle quote di categoria, diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 171).

Pertanto, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 2466 c.c. relativa alla mora nei versamenti dovuti, un socio può essere moroso solo con riguardo ad una quota di categoria ed essere in regola relativamente ad altra quota di diversa categoria dal medesimo posseduta. All'interno di ogni quota, ad avviso del Comitato Notarile del Triveneto (massima n. I.N.8), in virtù del suddetto principio di unitarietà, la disciplina della mora si applicherebbe a tutta la quota ancorché la mora sia riferibile solo ad una parte di essa, ad esempio quella sottoscritta in sede di un successivo aumento oneroso (diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio Notarile di Firenze nella massima n. 55/2015, ove si afferma che la disciplina dettata dall'art. 2466 c.c. riguarderebbe la sola parte di quota in mora).

Analogamente, nel caso in cui un socio costituisca in pegno od in usufrutto una quota di categoria, conservando la piena proprietà di quote di altre categorie, non si crea, come sottolineato del Comitato Notarile del Triveneto (massima n. I.N.7), alcuna ipotesi di contitolarità tale da richiedere la nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468, comma 5, c.c.

L'autonomia tra le quote di diversa categoria - come ribadito dal Comitato Notarile del Triveneto (massime n. I.N.9 e I.N.12) - consente, inoltre, al medesimo socio l'esercizio del voto “divergente” e, conseguentemente, la possibilità di esercitare il diritto di recesso solo con riferimento ad una quota di categoria, non configurandosi un'ipotesi di recesso parziale, ove ritenuto ammissibile.

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