Il divieto di introduzione del giudizio petitorio in ambito possessorio
12 Settembre 2019
A norma dell'art. 705 c.p.c. non può essere proposto un giudizio petitorio nel caso in cui sia già stato proposto un giudizio possessorio, sino alla sua definizione e, se del caso, esecuzione. Questo esplicito divieto normativo si riferisce, ovviamente, al caso in cui la domanda possessoria, introdotta con citazione, sia stata, dopo la sua notificazione, iscritta a ruolo nei termini di legge. Cosa succede se la domanda petitoria viene introdotta mediante la notificazione di citazione al soggetto che, precedentemente aveva notificato giudizio possessorio, nel caso in cui, quest'ultimo, pur notificato prima della citazione con oggetto petitorio, non venga poi iscritto a ruolo nei termini di legge? Il giudizio petitorio, notificato successivamente, dovrà considerarsi inammissibile o la mancata iscrizione a ruolo del giudizio possessorio eviterà di incorrere nel divieto dell'art. 705 c.p.c.?
Per rispondere al quesito bisogna prima occuparsi degli effetti della mancata iscrizione a ruolo di una domanda giudiziale (o della mancata notificazione, nel termine indicato dal giudice, di una domanda introdotta con ricorso) nel termine previsto dalla legge. Nel caso di giudizio di cognizione, la tardiva costituzione dell'attore, in applicazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., può essere sanata qualora vi sia una tempestiva costituzione del convenuto. Ma la giurisprudenza è andata più avanti, privilegiando l'esigenza di economia dei mezzi giuridici e del raggiungimento degli effetti, propri degli atti processuali; infatti, anche da ultimo, la giurisprudenza di merito ha affermato che: «(...) Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione»; peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2014, n. 3626: in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito; cfr. in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2000, n. 9730); nel caso di specie, anche a voler ritenere che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta tardivamente, ciò non comporta la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto la parte convenuta, pur essendosi costituita tardivamente, si è difesa anche nel merito, dimostrando così la volontà di dare impulso al processo e regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale; (...)» - Tribunale Torino, 13 Giugno 2018. In entrambi i casi, cioè, qualora il convenuto si sia costituito tempestivamente, in assenza di costituzione dell'attore, o qualora vi sia stata, comunque, attività difensiva nel merito, il procedimento verrà, sostanzialmente, sanato. Inoltre, la previsione di cui all'art. 307 c.p.c. permetterà, essendocene i presupposti, la riassunzione del procedimento stesso nel termine perentorio di tre mesi con le decorrenze ivi previste. Pertanto, solo al di fuori dei casi sopra accennati si potrà affermare la definitiva estinzione del procedimento possessorio, estinzione che comporterà che lo stesso non sia mai stato regolarmente instaurato, dovendosi intendere del tutto improcedibile con una pronuncia, quindi, nel rito. Solo in questo caso la domanda petitoria proposta nelle more della costituzione delle parti nel giudizio possessorio notificato precedentemente, potrà sopravvivere, dovendo, al contrario, essere dichiarata inammissibile come previsto dall'art. 705 c.p.c. |