Assenza di collaborazione dei condomini: l'amministratore può agire in giudizio sia in sede cautelare che di merito

Redazione scientifica
12 Settembre 2019

Anche senza consultare l'assemblea, l'amministratore può agire secondo il suo prudente apprezzamento quando la situazione è grave e urgente.

L'amministratore, con procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., otteneva l'autorizzazione per l'accesso nella cantina di proprietà di Tizio e Caio, al fine di eliminare l'intasamento di un sifone che aveva creato una fuoriuscita di liquami in alcuni degli appartamenti facenti parte dell'edificio. Difatti, i proprietari della cantina, benché contattati, non si erano resi disponibili ad aprire la porta della cantina né a fornire la relativa chiave. Nel successivo giudizio di merito, il giudice adito confermava il diritto ad accedere alla cantina per l'esecuzione dei lavori; inoltre, il Tribunale, rigettava la richiesta risarcitoria di Tizio e Caio, e compensava tra le parti: le somme dovute dai convenuti per i danni subiti dal Condominio a causa dell'inerzia dei primi e le somme dovute dal Condominio a titolo di parziale risarcimento del danno alla cantina dei convenuti. In secondo grado, la Corte d'appello confermava il provvedimento. Invero, secondo i giudici del gravame, anche il regolamento di condominio prevedeva la facoltà dell'amministratore di accesso ai locali in caso di guasti. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione dell'art. 843 c.c. nonché della correlata norma abusiva del regolamento condominiale.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il condominio ha il diritto di provvedere alla riparazione e alla manutenzione dei beni comuni dell'edificio ed ha l'obbligo di farlo onde evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi e che, ove manchi la collaborazione dei condomini all'esercizio di tale diritto, l'amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare (art. 1130 n. 4 c.c.) che di merito (art. 1131 c.c.). Pertanto, la facoltà che il regolamento di condominio attribuisca all'amministratore di accedere negli appartamenti chiusi quando, per guasti verificatisi nell'interno dei medesimi, vi sia l'assoluta urgenza e l'inderogabile necessità di evitare senza indugio danni all'edificio e agli altri condomini, non esclude che l'amministratore, ove lo ritenga, abbia senz'altro il potere, anziché di accedere direttamente forzando le porte di chiusura, di chiedere ed ottenere dal giudice, anche in via d'urgenza, la necessaria tutela giudiziaria. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.