Condomino moroso: la cessione immobiliare può essere impedita con la revocatoria ordinaria

Redazione scientifica
13 Settembre 2019

L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione ampia di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa e, in quanto tale, adatta anche al credito condominiale.

La società beta (debitrice delle quote condominiali) aveva ceduto alcuni immobili alla società alfa. Per tali ragioni, per evitare il rischio del mancato soddisfacimento della pretesa creditoria, il Condominio, giudizialmente, chiedeva la revoca del rogito di vendita concluso ai sensi dell'art. 2901 c.c. In primo grado, il Tribunale dichiarava l'inefficacia della vendita. In secondo grado, la Corte d'appello dichiarava inammissibile il ricorso delle società. Avverso tale decisione, le società ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione eccependo che nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti per la revocatoria in quanto il credito condominiale doveva ancora essere accertato giudizialmente, e, dall'altro, avendo proceduto a una vendita a titolo oneroso, non sarebbe stata data la prova dell'intento fraudolento.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, era del tutto legittima la decisione del giudice del merito che, in accoglimento dell'azione revocatoria, dichiarava l'inefficacia della vendita immobiliare sul presupposto che essa poneva a rischio le ragioni di credito vantate dal Condominio verso il condomino proprietario dell'immobile venduto. Pertanto, anche i crediti condominiali possono essere tutelati con l'esercizio della revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 c.c., cioè la possibilità di annullare le cessioni del patrimonio del moroso quando rappresentino un potenziale danno per il condominio creditore. Quanti ai motivi del ricorso, questi sono stati dichiarati inammissibili: le ricorrenti avrebbero dovuto esporre con la dovuta analiticità, il contenuto del gravame ed argomentare le ragioni di critica, non potendosi limitare ad elencare - in modo del tutto sintetico - le questioni sollevate in secondo grado. Per le suesposte ragioni, il ricorso delle società è stato rigettato.

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