Per il superamento del tasso soglia antiusura non si sommano interessi moratori e corrispettivi
12 Settembre 2019
Ai fini del superamento del tasso soglia antiusura in un contratto di mutuo, non si possono sommare gli interessi moratori e quelli corrispettivi, attesa la diversa funzione assolta dalle due tipologie di interessi: gli uni costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario per essersi privato di una somma per lungo tempo che gli verrà restituita in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al mutuante all'inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario. |