Obbligo di rilascio dell'autorimessa privata se localizzata all'interno della superficie destinata inderogabilmente a parcheggio

Redazione scientifica
16 Settembre 2019

In tema di spazi riservati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, il vincolo previsto dalla legge (art. 41-sexes, l. n. 1150/1942), è subordinato alla condizione che l'area scoperta esista e non sia stata adibita ad un uso incompatibile con la sua destinazione.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale adito dichiarava fondata l'azione degli attori tesa ad ottenere uno spazio su cui esercitare in modo esclusivo e permanente il diritto di parcheggio; per l'effetto, dichiarava nullo l'atto con cui la società costruttrice aveva venduto a Tizio un'autorimessa privata al piano interrato e, quindi, nullo l'atto con cui Tizio aveva venduto a Caio i locali ad uso autorimessa privata. Per questi motivi, inoltre, era a stata accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta Caio nei confronti di Tizio. In secondo grado, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza, rigettava la domanda di risarcimento proposta da Caio. Avverso tale decisione, quest'ultimo ha proposto ricorso in cassazione eccependo la violazione dell'art. 41-sexies, l. n. 1150/1942, in quanto la sentenza impugnata aveva confermato il riconoscimento di un diritto reale di destinazione d'uso ai resistenti condomini e non già una tutela risarcitoria, stante, ab origine, la mancata realizzazione delle aree di parcheggio da parte del costruttore.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, ove lo spazio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a parcheggio in corso di costruzione e sia stato, invece, utilizzato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura, non può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai sorto ma, eventualmente, a quella risarcitoria; Tuttavia, non era questa la situazione giuridica in quanto la proprietà di Caio, con la destinazione di autorimessa privata, era localizzata all'interno della superficie destinata inderogabilmente a parcheggio. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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