(In)applicabilità della sospensione feriale dei termini nei procedimenti di richiesta di protezione internazionale
16 Settembre 2019
Il caso. Il tribunale di Venezia dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da uno straniero avverso il provvedimento notificatogli dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La decisione era fondata sull'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini per i procedimenti di impugnazione come previsto dall'art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25/2008. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 35-bis cit.
Sospensione feriale dei termini. L'art. 35-bis, norma introdotta dal d.l. n. 13/2017 che esclude l'operatività della sospensione feriale dei termini per i procedimenti di impugnazione come quello del caso di specie, trova applicazione alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. Dunque, in virtù del tenore letterale e della natura prettamente processuale della disposizione, il Collegio ritiene che essa non possa essere applicata retroattivamente. Nella vicenda in esame dunque il nuovo regime derogatorio non poteva essere ritenuto operativo e il computo del termine perentorio per l'impugnazione doveva essere basato sul regime giuridico precedente, con applicazione della sospensione feriale dei termini. Il ricorso deve dunque ritenersi tempestivo. La sentenza viene in conclusione cassata con rinvio al Tribunale di Venezia che dovrà attenersi al principio cristallizzato dalla Suprema Corte secondo cui «l'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l'art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25/2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |