Illegittimo trasferimento d'azienda: cumulabilità retribuzione cedente-cessionario
16 Settembre 2019
Trasferimento di azienda illegittimo: se il cedente rifiuta la prestazione, è detraibile quanto dal lavoratore percepito a titolo di retribuzione per l'attività prestata a favore del cessionario?
Preme innanzitutto evidenziare che la richiesta di pagemento del lavoratore verso il cedente non ha titolo risarcitorio, bensì retributivo (Cass., sez. un., 7 febbraio 2019, n. 2990), sicché non potrà trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, costituente fondamento della detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento.
La continuità del rapporto, che dunque rimane unico ed immutato, richiede la sussistenza dei presupposti legittimanti il trasferimento del contratto ex art. 2212, c.c.
Ne consegue che, qualora venga accertata l'illegittimità del trasferimento di azienda, il rapporto tra lavoratore e cessionario sarà instaurato per via di mero fatto e sarà privo di incidenza sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, non essendone stata legittimamente trasferita la titolarità.
Lo svolgimento de facto della prestazione a favore del "non più cessionario" equivale a quella che il lavoratore potrebbe rendere a favore di qualsiasi altro soggetto terzo, sicché la retribuzione percepita può essere cumulata con quella dovuta ex lege dal datore-cedente e non da essa detratta.
Cfr. Cass., sez. lav., 3 luglio 2019, n. 17785. |