Inesistente l'obbligo a trattare e sottoscrive il contratto collettivo con tutte le organizzazioni sindacali
16 Settembre 2019
Massima
Nell'ordinamento italiano non sussiste alcun obbligo legalmente sancito, ne sorto in base agli usi, posto a carico del datore di lavoro di sottoscrivere contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali.
Ne deriva, pertanto, che non sussiste neanche un obbligo a trattare, logicamente antecedente al primo, rientrando nell'autonomia negoziale, da riconoscersi alla parte datoriale, la possibilità di stipulare un nuovo contratto con organizzazioni anche diverse da quelle con cui ha trattato e sottoscritto il precedente. Il caso
Con ricorso ex art. 700 c.p.c, la FISAI, organizzazione sindacale di settore, lamentava di essere stata esclusa dalle trattative finali relative alla predisposizione della piattaforma del rinnovo del CCNL da parte di ANIA e dalla sua sottoscrizione dopo che dai primi anni 2000 aveva invece avuto la possibilità di sottoscrivere i CCNL. Sosteneva poi la FISAI che l'esclusione dalle trattative e dalla stipula del contratto doveva ritenersi ingiusta avendo la stessa aderito all'Accordo del 20 maggio 2013, condizione richiesta da ANIA ai fini dell'ammissione alle trattative. Concludeva, dunque, l'istante domandando l'accertamento di un comportamento antisindacale nonché che venisse ordinato ad ANIA di procedere all'iter per la sottoscrizione del contratto sussistendo il fumus bonis iuris ed il pericolum in mora costituito da una continua emorragia di iscritti e delegati.
Costituendosi l'ANIA affermava come l'organizzazione sindacale si fosse, nel corso degli anni, limitata a sottoscrivere i vari CCNL esclusivamente per adesione; che non aveva sottoscritto neanche per adesione l'accordo del 20 maggio 2013 e che non sussisteva nessuna violazione delle libertà sindacali non potendo un soggetto pretendere di stipulare un contratto con un terno senza il suo consenso. Concludeva l'ANIA, in fine, affermando come nell'ordinamento italiano non sia rinvenibile nessun obbligo a trattare e sottoscrivere i contratti collettivi con tutte le OO.SS.
Sul ricorso decideva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, rigettando la domanda in quanto inammissibile per assenza dell'indicazione della causa sottesa al giudizio di merito.
Proponeva allora reclamo la FISA sostenendo come avrebbe dovuto essere riconosciuto il valore giuridico dei comportamenti consuetudinari posti in essere dalle parti relativamente alla partecipazione alle trattative ed alla stipulazione dei vari CCNL.
All'esito il Collegio rigettava nuovamente la domanda non ritenendola fondata pur ritenendo individuabile la causa di merito sottesa al procedimento d'urgenza nell'accertamento di diritti di rango costituzionale in capo alla ricorrente aventi ad oggetto la partecipazione della stessa alla contrattazione collettiva. La questione
La questione giuridica sottesa al caso di specie consiste nell'accertamento dell'esistenza nel nostro ordinamento di un fonte legale o consuetudinaria che imponga un obbligo a contrattare e stipulare un contratto collettivo con tutte le OO.SS in capo al datore di lavoro ovvero a sottoscriverlo successivamente con conseguente violazione della libertà sindacale in caso di sua mancata osservanza. Le soluzioni giuridiche
La soluzione adottata dal Tribunale romano conferma l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di un obbligo legale o consuetudinario in capo al datore di lavoro di contrarre con tutte le OO.SS.
L'iter argomentativo si sviluppa infatti prendo come premessa proprio la natura di diritto comune del contratto collettivo di lavoro al quale si applicano le regole civilistiche di formazione della volontà negoziale dovendosi escludere ogni possibilità per il Giudice di pronunciare un ordine di partecipazione alle trattative.
Dunque, in mancanza di un obbligo di legge appare difficile sostenere l'esistenza di un diritto in capo all'organizzazione sindacale di partecipare alle trattative e di sottoscrivere il contratto.
La seconda questione riguarda la possibilità di fondare il presunto diritto della FISAI sulla base della consuetudine seguita nel corso degli anni da parte dell'organizzazione sindacale di stipulare i CCNL per adesione un giorno dopo la sottoscrizione con le altre OO.SS e di parteciparne alle trattative.
Analizzando tale argomentazione il Tribunale tuttavia non ne condivide i presupposti.
Pur non ignorando che gli usi sono posti tra le fonti del diritto ai sensi dell'art. 8 delle Preleggi, il Giudice capitolino ricorda che essi trovano applicazione solo laddove richiamati dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Ebbene, tale richiamo non è previsto né dall'art. 39 Cost. né dall'art. 1322 c.c. in materia di autonomia contrattuale.
Infine, affinché si possa parlare di usi giuridicamente rilevanti è necessaria la coesistenza di due elementi ovvero la diuturnitas (ripetizione del comportamento nel tempo) e l'opinio iuris ac necessitatis. (la convinzione di porre in essere un comportamento conforme a diritto o a necessità). Secondo il Collegio tuttavia nel caso di specie sembra proprio mancare questo secondo elemento ritenendo che le parti non avessero posto in essere i comportamenti indicati nella convinzione della loro obbligatorietà.
Infine, non si condivisibile neanche l'ipotesi di prassi come fonte di uso negoziale i quali modificano o integrano la disciplina di un contratto già esistente tra le parti. Nella fattispecie in esame si vuole, invece, fondare sulla prassi il sorgere di un obbligo a contrattare e stipulare il CCNL a carico di una delle parti.
Alla luce di quanto evidenziato il Tribunale afferma l'insistenza di un obbligo a contrattare nell'ordinamento non essendo previsto ne da una fonte legale ne sulla base di “usi” giuridicamente vincolanti. Osservazioni
In relazione al caso di specie la soluzione adottata dal Tribunale capitolino non sembra soggetto a critiche. Come noto la manca attuazione dei commi successivi al primo dell'art. 39 della Costituzione ha portato il contratto collettivo di lavoro nell'area delle regole del diritto comune e attualmente non vi è nell'ordinamento una legge sulla rappresentanze sindacale. Ne consegue che ai principi della libertà negoziale si conforma anche il processo di formazione della volontà contrattuale.
Ne consegue, dunque, che non si può imporre la sottoscrizione di un contratto ad un soggetto terzo contro la sua volontà, senza violare i principi dell'autonomia negoziale. Il medesimo principio è stato anche ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14511, del 10 giugno 2013 nella quale i giudici di legittimità hanno affermato come l'ordinamento italiano riconosca al datore di lavoro piena autonomia negoziale nella scelta delle OO.SS. con le quali sottoscrivere un accordo.
Inoltre, che nell'attuale sistema che norma l'attività sindacale non sia in vigore neanche il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, principio spostato dalla Statuto dei lavoratori esclusivamente in riferimento ai lavoratori. |