Fotografie di minori che giocano a palla nel cortile condominiale e violazione del regolamento
17 Settembre 2019
Se il regolamento di condominio vieta il gioco del pallone negli spazi comuni, può un condomino documentare fotograficamente un minore intento a violare il regolamento per inviare la foto alla mail o pec dell'amministratore, senza incorrere in sanzioni civili e/o penali? L'amministratore, preventivamente allertato dei fatti, può immortalare i minori che giocano con la palla per usare la prova in tribunale legittimamente?
L'amministratore è competente a curare l'osservanza del regolamento e a disciplinare l'uso delle cose comuni (art. 1130 c.c. rispettivamente nn. 1 e 2). All'amministratore spetterà, poi, contestare l'infrazione al trasgressore; dovrà pur sempre trattarsi di una condotta imputabile (per dolo o per colpa). Quanto alla sanzione (art. 70 disp. att. c.c.), deve essere, però, necessariamente prevista dal regolamento condominiale. Premesso quanto innanzi esposto, in risposta al quesito in esame, si osserva che i giudici di legittimità (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2017, n. 18539) hanno ritenuto insussistente il reato di molestie (art. 660 c.p.) a cui era stato condannato un condomino in primo grado per avere arrecato disturbi a delle sue vicine di casa, fotografandole mentre transitavano nei pressi dello stabile condominiale. Stando alle testimonianze, l'imputato era ossessionato dal rispetto delle regole condominiali ed era solito scattare foto con lo scopo di cogliere e documentare eventuali infrazioni. Mentre il Tribunale era giunto alla condanna perché sosteneva che i continui appostamenti sul balcone della propria abitazione, con il fine di cogliere in fallo condomini e visitatori, costituissero condotta connotata dal requisito della petulanza idoneo ad interferire nella sfera della quiete e della libertà delle persone, invece, la S.C. ha evidenziato che tali episodi, di per sé presi e singolarmente valutati, non erano da ritenersi idonei a integrare distinti fatti di molestie, né poteva certamente ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta. Dunque, secondo il principio in esame, “se non è un comportamento abituale, fotografare i condòmini con l'intento di documentare violazioni del regolamento, non integra il reato di molestie”. Quanto alla prova raccolta (fotografia), l'amministratore, esautorato dal potere di irrogare la sanzione (se prevista), diviene obbligato a convocare l'assemblea per deliberare sul punto. Quindi, soltanto dopo l'autorizzazione da parte dell'assemblea, l'amministratore potrà dare pratica attuazione alla sanzione pecuniaria, attraverso l'invito al trasgressore al pagamento della somma. A prescindere dall'applicazione della sanzione, tuttavia, l'amministratore è comunque legittimato a far valere in giudizio, a norma degli artt. 1130 e 1131 c.c. le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio (Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2014, n. 17493). In tal caso, nel processo civile, la fotografia viene equiparata alle riproduzioni meccaniche come lo sono, ad esempio, le fotocopie, le registrazioni, le riprese video, gli screenshot. Dunque, le fotografie prodotte in giudizio devono essere conformi alla cosa o al fatto rappresentato e deve essere la fotografia stessa a dimostrare quanto affermato (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2017, n. 28665). In conclusione, alla luce della citata giurisprudenza, se lo scopo del comportamento non è quello di arrecare disturbo alle persone fotografate bensì di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti, non sussiste alcun reato purché tale condotta non sia abituale (nel qual caso si passerebbe dalla ragione al torto). Inoltre, le immagini non devono riguardare luoghi di privata dimora, in caso contrario si incorre nel reato di illecite interferenze nella vita privata (art. 615 bis c.p.). |