Durata della s.r.l. che eccede le aspettative di vita del socio e diritto di recesso

17 Settembre 2019

Non è consentito il recesso ad nutum del socio di s.r.l. qualora la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio persona fisica, non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato.
Massima

Non è consentito il recesso ad nutum del socio di s.r.l. qualora la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio persona fisica, non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato.

Il caso

Il socio di minoranza di una società a responsabilità limitata dopo aver esercitato il diritto di recesso dalla società per il fatto che il termine di durata della stessa eccedeva l'aspettativa di vita del medesimo socio, ha citato in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la società e il socio di maggioranza al fine di sentire accertata la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso e la condanna della società alla liquidazione della quota. La Suprema Corte, confermando la pronuncia della Corte di Appello di Bologna, che riformava la sentenza non definitiva di primo grado, ha respinto le domande attrici.

Le questioni giuridiche

Il caso in esame ha portato nuovamente all'attenzione della Suprema Corte la questione inerente l'interpretazione dell'art. 2473, comma 2, c.c. (come modificato dalla riforma del 2003) che legittima il socio di s.r.l. all'esercizio del diritto di recesso in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 180 giorni, nel caso in cui la società sia “contratta a tempo indeterminato” (l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore a un anno). In particolare, nel caso di specie, la questione verte sulla possibilità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa nel caso di una s.r.l., di equiparare la disciplina del recesso prevista nel caso di società avente durata indeterminata alla fattispecie relativa al caso in cui la società abbia durata che ecceda la legittima aspettativa di vita del socio, attraverso un richiamo analogico alla disciplina in materia di società di persone.

L'art. 2285, comma 1, c.c., prevede infatti il diritto di recesso ad nutum non solo quando la società sia contratta a tempo indeterminato ma anche quando sia contratta “per tutta la vita di uno dei soci”. In sostanza, nella società di persone, quando il termine di durata previsto nell'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita del socio, si considera la società come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà per i soci di recesso ad nutum.

Osservazioni

Considerazioni preliminari sul quadro normativo

Prima di esaminare la sentenza in commento, pare opportuno accennare al quadro normativo di riferimento ed, in particolare, alle modifiche che la riforma del 2003 hanno apportato allo stesso. Anteriormente alla riforma del diritto societario, infatti, l'esercizio del diritto di recesso nelle s.r.l. era consentito nei casi di modifica dell'oggetto o del tipo sociale e nel caso di trasferimento della sede all'estero, attraverso un rinvio alla disciplina della s.p.a. La novella legislativa, valorizzando il profilo personalistico dei rapporti sociali, da un lato ha previsto oltre ad una serie di ipotesi tassative di recesso, la libertà dei soci di prevederne di nuove e, dall'altro, ha introdotto la possibilità di costituire la società a tempo indeterminato, attribuendo in questo caso al socio il diritto di recesso ad nutum.

La scelta del legislatore della riforma di introdurre, mutuando i principi in materia di contratti di scambio a tempo indeterminato, la possibilità del socio di recedere ad nutum in ragione dall'assenza di un termine di durata del contratto sociale, è stata sin da subito oggetto di ampie critiche in dottrina, sostenute in particolare da coloro che ravvedevano una incompatibilità tra l'esercizio della facoltà di recesso ad nutum ed i principi di tutela dell'integrità del patrimonio sociale e di affidamento dei terzi. Il tema oggetto della sentenza in commento, che riguarda l'estensione della facoltà di recedere ad nutum prevista nel caso di durata illimitata della società, anche al caso di durata che eccede l'aspettativa di vita del socio, si colloca nell'alveo di un aspro dibattito dottrinale nell'ambito del quale anche la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di esprimersi in segno contrario rispetto alla possibilità di una lettura estensiva dell'art. 2473 c.c.

L'orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione nel caso di specie si trova ad esaminare la questione inerente la pretesa equiparazione, lamentata dal ricorrente, tra il termine di durata di una s.r.l. che ecceda la propria aspettativa di vita, ovvero la durata media della di vita del socio persona fisica, e la durata a tempo indeterminato, ai fini della, pretesa, applicazione della disciplina del recesso ad nutum. La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo la circostanza lamentata non equivalente alla previsione statutaria a tempo indeterminato di cui all'art. 2473, comma 2, c.c. e qualificando la stessa circostanza come “irrilevante” ai fini dell'applicazione della disciplina del recesso ad nutum.

Di seguito si ricostruisce il percorso argomentativo della sentenza in commento, la quale, ancorandosi ad una precedente pronuncia (Cass. Civ., 22 aprile 2013 n. 9662), che per prima ha affrontato le problematiche interpretative legate al rapporto tra termine di durata e recesso ad nutum, si spinge oltre la stessa.

Presupposto del ragionamento degli Ermellini, più in dettaglio argomentato nel precedente richiamato, è la rilevanza, ai fini dell'applicazione della disciplina del recesso ad nutum, della fissazione di un termine di durata dell'ente particolarmente lontano nel tempo.

I Giudici di legittimità, in particolare, valorizzando la funzione che nel diritto societario ha la previsione di durata dell'ente, ossia quella di identificare e delimitare il progetto sociale anche rispetto alle aspettative dei terzi, hanno sostenuto che il termine di durata oltremodo lontano nel tempo ha, generalmente, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire la volontà delle parti circa la scelta di durata a tempo determinato o a tempo indeterminato, “cosicché tale delimitazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società, ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di durata a tempo indeterminato”. Ad avviso della Suprema Corte, si rende necessario, in questi casi, in assenza di espressa previsione normativa, l'intervento “correttivo” dell'interprete che valuti l'attribuzione al socio di società contratta per un tempo molto lungo la tutela del recesso ad nutum prevista dalla legge per i casi di durata indeterminata dell'ente.

L'attività dell'interprete però, secondo la Suprema Corte, deve tenere conto non solo della durata del termine finale di vita della società ma altresì del fatto che lo stesso risponda o meno a ad un orizzonte temporale collegato al progetto imprenditoriale della stessa. Non va infatti trascurata una valutazione sistematica delle norme. La disciplina dell'art. 2285 c.c., che in materia di società di persone, prevede il diritto al recesso ad nutum del socio non solo quando la società sia contratta a tempo indeterminato ma anche quando sia contratta per tutta la vita del socio, pure se manifesta un certo favor del legislatore rispetto alla equiparazione tra il termine di durata indeterminato ed un termine di durata che ecceda la vita del socio, non può essere applicata automaticamente al caso in esame, in ragione della diversità di natura e scopi tra società di persone e s.r.l. Ancorché la riforma del diritto societario abbia potenziato il diritto di recesso del socio, introducendo la disciplina sopra richiamata, non va infatti trascurato il fatto che nelle s.r.l. i creditori sociali, a differenza che nelle società di persone, potendo fare affidamento unicamente sul patrimonio sociale, hanno un evidente interesse alla conservazione della sua integrità. L'esigenza di tutela del socio va quindi, ad opinione della Corte, contemperata con quella dei terzi e dei creditori sociali. La durata lunga del termine di vita della società è quindi rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina del recesso ad nutum solamente nel caso in cui tale termine oltrepassi la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale, non assumendo rilievo invece la mera circostanza che tale termine ecceda la vita del socio.

Gli orientamenti contrari

Le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte a sostegno del riconoscimento a favore del socio del diritto di recesso ad nutum, nel caso in cui il termine di durata della società sia particolarmente lungo, sono state oggetto di acceso dibattito in dottrina. Da un canto, sotto un profilo strettamente dogmatico, vi è chi ritiene che le norme in materia di recesso siano norme eccezionali e in quanto tali non suscettibili di interpretazione analogica. Dall'altro, pur ritenendo possibile l'interpretazione estensiva, vi è chi osserva che non sussistono criteri oggettivi di valutazione della congruità della durata del termine né tanto meno criteri che consentano di valutare la congruità rispetto all'attività imprenditoriale oggetto della società, circostanza che lascerebbe all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo e foriero di generare incertezze e di ledere l'affidamento dei terzi.

Conclusioni

E' apprezzabile lo sforzo di bilanciamento degli interessi che sorregge le argomentazioni interpretative della pronuncia in commento. La Suprema Corte, infatti pur confermando il solco tracciato dal precedente del 2013 sopra richiamato, che ha aperto ad una interpretazione estensiva dell'art. 2473 c.c., ha cercato di circoscriverlo, escludendo l'equiparabilità tra la fattispecie della società contratta tempo indeterminato e quella relativa ad una società con termine di durata che eccede la aspettativa di vita del socio.

Riferimenti

Sui temi oggetto di commento, anche per i richiami di dottrina e di giurisprudenza negli stessi contenuti vedasi: M. Gatti, Sul recesso del socio da s.r.l. avente durata eccessiva, in Giur. Comm., fasc. 4, 2017, 607 ss.; F. Ciusa, Il recesso ad nutum in s.r.l. con durata determinata al 2100, in Giur. Comm., fasc. 5, 2014, 804 ss; S. Simoncelli, Termine di durata delle società di capitali che eccedente la normale aspettativa di vita dei soci e possibilità di applicazione analogica dell'art. 2285 c.c., in Riv. Not., 2007, 1236 ss.

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