La presunzione di pari responsabilità in caso d’incidente è meramente sussidiaria
17 Settembre 2019
Il caso. Previa riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello, da un lato, accertava il concorso di colpa nella misura del 50% del motociclista che aveva riportato un'invalidità permanente pari al 18% a seguito dell'incidente in cui rimaneva coinvolto per collisione con un'autovettura, dall'altro, riconosceva la compensazione fra il risarcimento riconosciuto e la rendita erogata dall'INAIL.
Anomalia motivazione. Col primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2697 c.c. e 115 e 244 c.p.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l'erronea attribuzione di responsabilità paritaria nel determinismo causale dell'evento dannoso, in quanto meramente basata sulle opinioni dedotte dai testimoni, invece che sui fatti concreti accertati dalla polizia municipale, che, dopo aver contestato gravi illeciti all'automobilista, non aveva riscontrato alcuna violazione, nemmeno in relazione alla velocità, nella sua condotta di guida.
Presunzione di pari responsabilità. Ciò premesso, la Sezione, nel richiamare un proprio precedente (Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2019 n. 9353), osserva che la presunzione di pari responsabilità nel caso di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, in quanto opera solo nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei singoli conducenti abbia cagionato in concreto l'evento dannoso e di attribuire, conseguentemente, le rispettive responsabilità (cfr. in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2019 n. 9353). Ne deriva che al giudice è richiesto un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie, al fine di giungere a un accertamento che consenta di escludere la responsabilità di una delle parti o di graduare il concorso della colpa riscontrata. Se è pur vero che il mero accertamento della colpa di un conducente non risulta necessariamente idoneo a superare la presunzione dell'art. 2054 c.c., dovendosi verificare anche la correttezza della condotta tenuta dall'altro conducente, la decisione deve fondarsi sul rigore motivazionale concernente il bilanciamento del peso delle risultanze processuali e sulla prudenza nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, specie ove riportino percezioni personali del propalante.
Compensazione. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1227, 2054, 2056, 2059 c.c. e 13 d.lgs. n. 38/2000, nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto la compensazione fra il risarcimento riconosciuto e la rendita erogata dall'INAIL.
(Tratto da: dirittoegiustizia.it) |