L'albergo chiuso per lavori di ristrutturazione paga comunque la TARSU

La Redazione
17 Settembre 2019

La mera dichiarazione del contribuente di temporanea chiusura dell'albergo per esecuzione di lavori di manutenzione non è idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell'immobile, che quindi, pagherà comunque la tassa sui rifiuti solidi urbani (Cass. 11 settembre 2019 n. 22705).

La mera dichiarazione del contribuente di temporanea chiusura dell'albergo per esecuzione di lavori di manutenzione non è idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell'immobile, che quindi, pagherà comunque la tassa sui rifiuti solidi urbani (Cass. 11 settembre 2019 n. 22705).

Accolto dalla Cassazione il ricorso di un Comune avverso un contribuente, gestore di una struttura alberghiera che aveva comunicato la chiusura stagionale dell'attività per lavori di ristrutturazione, chiedendo la riduzione della TARSU.

In materia di tassa sui rifiuti urbani solidi, il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. La detenzione o la occupazione di locali ed aree scoperte comporta una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti, alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo.

In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibili alla fattispecie di esenzione dal tributo.

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