L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione deve essere comunicata alla parte contumace

Redazione scientifica
17 Settembre 2019

La Suprema Corte richiama il principio in base al quale l'ordinanza emessa dal GOA ex art. 13, comma 2, l. n. 276/1997, che dispone il tentativo di conciliazione, deve essere comunicata alla parte contumace, conseguendone in caso contrario la nullità degli atti oggetto del giudizio di primo grado.

Il caso. La Corte d'appello di Messina riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale, condannando gli attori alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dei convenuti, nonché delle spese sostenute per il grado d'appello, dichiarando preventivamente la contumacia di uno tra loro.
Gli attuali ricorrenti impugnano tale provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione, eccependo, tra l'altro, l'invalidità degli atti successivi al provvedimento di assegnazione del giudizio alla Sezione Stralcio, poiché il giudice onorario aggregato aveva omesso di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal comma 2 dell'art. 13, l. n. 276/1997.

Il tentativo di conciliazione. La Suprema Corte dichiara fondata l'eccezione sollevata dai ricorrenti, osservando come il Giudice di seconde cure non abbia ritenuto nulli i suddetti atti del processo in ossequio ad un orientamento interpretativo secondo cui tale nullità non si verifica, in quanto il tentativo di conciliazione non rappresenta una formalità essenziale del giudizio, ed il suo mancato esperimento non è sanzionato a pena di nullità.
Ciò posto, i Giudici rilevano che la successiva giurisprudenza di legittimità non si pone nella stessa direzione, richiamando a tal proposito il principio secondo cui «l'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 276/1997, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo […] con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado».
Tale principio trova giustificazione nella natura speciale della norma richiamata, la quale risulta connessa alla modifica dell'organo giudicante e mira a tutelare il principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti costituite, oltre che del contumace.
Per questo motivo, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d'appello.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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