L'amministratore può essere dipendente della società: limiti e condizioni
18 Settembre 2019
Con messaggio n. 3359, pubblicato il 17 settembre, l'Inps analizza la compatibilità della titolarità di cariche sociali nelle società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. L'Inps ricorda come, negli anni, nella giurisprudenza di legittimità si sia affermato l'orientamento secondo cui l'amministratore di una società di capitali può anche essere un dipendente della società, ad alcune condizioni, e con alcune eccezioni. Si è infatti affermato che “l'essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente”: Cass., n. 18476/2014; n. 24972/2013; in senso conforme, anche Cass., S.U., n. 10680/1994. Deve, invece, escludersi la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per l'amministratore munito di delega generale, con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministratore, così come per il socio unico, mentre nulla osta per l'amministratore munito del solo potere di rappresentanza, ovvero di specifiche e limitate deleghe. Ciò che rileva, sono i rapporti intercorrenti tra l'organo delegato e il c.d.a., nonché il vincolo di subordinazione, quale elemento tipico qualificante del rapporto di lavoro, che deve essere provato: su quest'ultimo punto, di recente, Cass. n. 29671/2018, secondo cui le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili, purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. In sostanza, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore con la qualifica di lavoratore subordinato richiede la verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: - che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno; - che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto, ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene; - che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società. |