Carrozzeria responsabile del sinistro: possibile per il danneggiato cedere il credito risarcitorio

18 Settembre 2019

In tema di assicurazione per la r.c.a. nel caso in cui il danneggiato da sinistro stradale ceda al responsabile civile il credito risarcitorio che egli può azionare nei confronti della propria compagnia assicuratrice con azione diretta ex art. 149 cod. ass., la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina, in alcuna misura, l'estinzione per confusione dell'obbligazione, distinta e autonoma, gravante sull'assicuratore.

IL CASO. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla carrozzeria-responsabile del sinistro (proprietaria)-cessionaria del credito nei confronti dell'assicurazione dell'auto incidentata, in virtù dell'azione diretta prevista dall'art. 149 cod. ass. (cd. indennizzo diretto).

In particolare, in primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva dell'assicurazione nonché carenza di legittimazione attiva in capo alla carrozzeria, per incompatibilità, in capo alla stessa, delle posizioni di debitrice e creditrice.

Il Giudice d'Appello, pur confermando il rigetto, aveva modificato la motivazione, ritenendo non fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, però affermando estinto il credito per confusione del soggetto creditore e debitore.

La carrozzeria ha dunque proposto ricorso in Cassazione, sottolineando (tra le altre) come danneggiante e assicuratore siano sì obbligati in solido, ma in base a titoli diversi.

IL CESSIONARIO COSÌ COME PUÒ AGIRE CON L'AZIONE DIRETTA EX ART. 144 COD. ASS. PUÒ AGIRE CON L'AZIONE DIRETTA EX ART. 149 COD. ASS. La Cassazione, che per la prima volta si è trovata a discutere la questione, ha accolto il ricorso.

Anzitutto, nella motivazione è stato ripercorso l'istituto della cessione del credito, disciplinato dagli artt. 1260 e seguenti c.c.

Una volta ricordato che la cessione determina una successione a titolo particolare nel credito, con la conseguenza che, a parte la modificazione del soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane inalterata quanto al resto, la Suprema Corte ha tratto la logica conseguenza che tali principi generali debbano necessariamente applicarsi anche alla materia del risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, non trattandosi di un diritto strettamente personale né sussistendo alcuno specifico divieto normativo e neppure vertendosi in un caso di cessione di crediti litigiosi.

Così come era stato già riconosciuto che il cessionario del credito risarcitorio potesse esercitare l'azione diretta ex art. 144 cod. ass. (in questo senso Cass. civ., n. 51/2012), I Giudici hanno affermato il principio per cui «non si vede ragione per cui altrettanto non debba affermarsi anche con riferimento all'azione diretta concessa… ex art. 149 cod. ass., nei confronti dell'assicuratore dello stesso danneggiato».

L'ASSICURATORE È L'OBBLIGATO PRINCIPALE. Premesso quanto appena esposto, l'attenzione si è quindi spostata sulla possibile estinzione per confusione in caso di cessione avvenuta al responsabile civile del sinistro (nel caso di specie, la carrozzeria).

La Terza Sezione ha analiticamente dato dimostrazione del fatto che l'obbligazione dell'assicuratore sia da un alto autonoma, rispetto a quella del responsabile civile, e dall'altro del carattere di specialità del vincolo di solidarietà passiva tra l'obbligazione dell'assicuratore e l'obbligazione dell'assicurato. A tal proposito da un quarto di secolo (a partire cioè da Cass. civ., n. 10156/1994) si è espressa nel senso di affermare «una solidarietà atipica ad interesse unisoggettivo… finalizzata al rafforzamento del debito principale, il cui tratto distintivo è dato dal fatto che l'obbligazione dell'assicuratore si estende fino al massimale e che, nei rapporti interni, non si applica, almeno di regola, l'art. 2055, commi 2 e 3, c.c.».

Nella sentenza in commento, però, la Terza Sezione si è spinta un passo oltre, affermando la natura meramente accessoria dell'obbligazione del danneggiante/responsabile civile, rispetto a quello dell'assicuratore: nel sistema introdotto con la l. 990/1969 e poi recepito nel vigente codice delle assicurazioni è l'assicuratore ad essere obbligato principale, e solo il patrimonio di questi deve sopportare la decurtazione corrispondente all'intero ammontare del danno risarcito (salva l'incapienza del massimale).

Dunque, se l'assicuratore è l'obbligato principale e sull'assicurato-responsabile civile non grava alcuna parte di tale obbligazione, ne consegue che nessuna parte di essa potrà mai estinguersi a causa della riunione in capo allo stesso soggetto della veste di assicurato/responsabile civile e di danneggiato.

Oltretutto, nel caso di azione diretta ex art. 149 cod. ass. (cd. indennizzo diretto) l'assicuratore del danneggiato riveste ex lege il ruolo di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile, e a tale titolo viene invocato in giudizio: sarebbe insomma singolare, considerato il sistema di rivalse tra assicurazioni (per cui alla fine l'assicuratore del danneggiato agisce nei confronti dell'assicuratore del danneggiante), che all'assicuratore del danneggiato fosse concesso sottrarsi all'obbligo assicurativo che, in ultima analisi, verrà poi sostenuto non da tale soggetto ma, appunto, dalla compagnia del danneggiante.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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