L'identificazione del titolo esecutivo giudiziale in caso di appello

19 Settembre 2019

Ove il titolo esecutivo sia di natura giudiziale, nel caso in cui sia impugnata con l'appello la sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una somma e l'appello abbia respinto totalmente il gravame, confermando in toto la sentenza di primo grado, il titolo esecutivo sarà rappresentato dalla sentenza di primo grado o da quella di appello?

Ove il titolo esecutivo sia di natura giudiziale, nel caso in cui sia impugnata con l'appello la sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una somma e l'appello abbia respinto totalmente il gravame, confermando in toto la sentenza di primo grado, il titolo esecutivo sarà rappresentato dalla sentenza di primo grado o da quella di appello?

Per rispondere alla domanda bisogna prima interrogarsi sulla natura dell'appello quale mezzo di gravame.

Nel sistema delle impugnazioni, l'appello costituisce l'unico gravame in senso stretto idoneo ad investire la decisione, oggetto di impugnazione, attraverso un nuovo esame della causa, anche se nei limiti della domanda di appello.

Esso ha, come si dice, effetto devolutivo pieno e come tale è investito del riesame dell'intero provvedimento nei limiti della domanda di appello.

Non rappresenta solamente il semplice riesame della sentenza di primo grado, ma un nuovo esame della causa, un nuovo giudizio, sempre nei limiti delle censure contenute nella domanda.

Pertanto, il titolo giudiziale che si forma in grado di appello è tale da sostituire in toto, anche se nei limiti delle censure formulate, il giudizio di primo grado.

Di conseguenza, qualora si renda necessario agire esecutivamente, il titolo da utilizzare sarà costituito dalla sentenza del grado di appello, nei limiti di quanto essa abbia deciso, sia in riforma che in conferma della decisione di primo grado.

Su questo punto si è espressa anche la giurisprudenza in epoca non più recente affermando che qualora l'espropriazione forzata trovi fondamento in una condanna pronunciata con sentenza di primo grado, ed il precetto sia notificato dopo che l'appello proposto avverso detta sentenza sia stato dichiarato inammissibile, il titolo da notificarsi al debitore in forma esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio è rappresentato dalla sentenza di primo grado, e non da quella di appello: infatti l'unico titolo per così dire “sopravvissuto” sarà quello contenuto nella pronuncia di primo grado dato che il giudizio di appello, dichiarato inammissibile, non avrà arrecato alcuna modifica al titolo precedente (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 586).

La pronuncia sopra riportata è, pertanto, in linea con quanto affermato sopra.

Infatti, solo nel caso in cui l'appello venga rigettato e quindi non si pervenga ad una pronuncia sul merito, l'unico titolo esistente sarà rappresentato dalla sentenza di primo grado, al contrario, qualora il giudice dell'appello si sia pronunciato sarà quest'ultimo il titolo ostensibile ed utilizzabile per introdurre la procedura esecutiva, ovviamente se confermi la condanna nei confronti del debitore e nella misura in cui la confermi.

Bisogna, comunque, osservare che, nella pratica, in casi simili si suole procedere alla notificazione sia del provvedimento di primo grado che di secondo grado, proprio per evitare eventuali censure, soprattutto nel caso in cui il giudice dell'appello non sia stato investito dell'intera riforma del titolo di primo grado, in conseguenza dei limiti di quanto contenuto nella domanda di appello.

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