Accordo ex art. 8, l. n. 148 del 2011: è valido se ha ad oggetto l'indennità sostituiva del preavviso?
19 Settembre 2019
Può costituire oggetto di un accordo di prossimità l'esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso?
In base a quanto disposto all'art. 8, l. n. 148 del 2011, le parti collettive, fermo il rispetto della Costituzione dei vincoli di origine comunitaria ed internazionale in materia di lavoro, possono stipulare degli accordi cui contenuto deroghi alle disposizioni legislative e ai CCNL disciplinanti le materia richiamate dal secondo comma dell'articolo medesimo, purché tali intese siano funzionalmente dirette al perseguimento di una delle finalità specificamente indicate (es. maggiore occupazione; emersione lavoro irregolare, etc).
Non è contrario alla legge il contratto di prossimità con il quale sia stato escluso il trattamento sostitutivo a titolo di mancato preavviso, purché venga positivamente indicata la direzione funzionale di tale disposizione negoziale. Non si rinviene, tra l'altro, un contrasto con la disciplina sovranazionale. Infatti, sebbene l'art. 4 della Carta sociale europea, preveda che, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le parti si impegnano a "riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro", non può trascurarsi che il diritto ad un ragionevole periodo di preavviso rappresenta un quid distinto rispetto al riconoscimento di una indennità sostitutiva dello stesso. Quest'ultima, essendo una obbligazione pecuniaria, è d'altronde anche suscettibile di costituire oggetto di accordo o di rinuncia.
Cfr.: Cass., sez. lav., 22 luglio 2019, n. 19660. |