La proposta di concordato avanzata dal terzo in relazione al fallimento del socio

La Redazione
20 Settembre 2019

La proposta di concordato fallimentare avanzata da un terzo in relazione al fallimento del socio illimitatamente responsabile è legittima.

La proposta di concordato fallimentare avanzata da un terzo in relazione al fallimento del socio illimitatamente responsabile è legittima.

L'art. 154 l.fall. va letto, in relazione all'art. 147 l.fall. per cui al socio che venga dichiarato fallito per estensione è poi attribuita la facoltà di chiudere la procedura tramite un concordato fallimentare. Letteralmente, l'art. 154 l.fall. non fa riferimento alla possibilità che detta proposta provenga da un creditore o da un terzo. Nondimeno, se si ha riguardo alla ratio sottesa alla disciplina del concordato fallimentare e, in particolare, alla formulazione dell'art. 124 l.fall. che disvela la volontà del legislatore di favorire il superamento dell'insolvenza e della crisi e la chiusura del fallimento attraverso soluzioni concordate proprio allargando la platea dei soggetti legittimati a proporle.

Non vi sono ostacoli di carattere normativo e/o sistematico all'ammissibilità della proposta di concordato fallimentare formulata da un terzo in relazione al solo fallimento del socio, analogamente a quanto previsto proprio dall'art. 124 l.fall..

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