Rigetto della domanda per lite temeraria e compensazione delle spese: la Cassazione detta le regole

20 Settembre 2019

Nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.

Il Supremo Collegio chiarisce che non possono porsi sul medesimo piano funzionale e processuale il rigetto delle domande proposte dall'attore (o dall'appellante) ed il rigetto della domanda per lite temeraria promossa dall'appellato, con conseguente impossibilità di applicare il meccanismo di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Il caso. La vicenda decisa con la pronuncia in commento ha origine da un'azione di inefficacia di un fondo patrimoniale che viene rigettata in primo grado, unitamente alla domanda per lite temeraria promossa dai convenuti; in considerazione del rigetto delle due domande, il Tribunale dispone la compensazione delle spese. I convenuti in primo grado promuovono quindi appello, contestando la sentenza nella parte in cui, equiparando la domanda principale e quella per lite temeraria e rigettandole entrambe, ha disposto la compensazione delle spese. La corte territoriale conferma la decisione, avverso la quale gli appellanti (e convenuti in primo grado) ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte, in particolare, rinviando alla corte territoriale per un nuovo esame, sostiene l'irragionevolezza dell'equiparazione tra il rigetto della domanda principale e quella per lite temeraria e ritenendo quindi non corretta, su queste basi, la compensazione delle spese.

Lite temeraria: come e perché. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 c.p.c. - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese; b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa.

Lite temeraria e domanda principale: quale rapporto. Il punto centrale della sentenza è la valutazione del rapporto tra domanda principale e lite temeraria promossa dalla parte convenuta (o appellata). Secondo un primo orientamento infatti, le domande comunque si contrappongono ed il rigetto di entrambe determina la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese. Diversamente, un altro orientamento al quale aderisce la sentenza in commento, considera la domanda per lite temeraria meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza. In particolare, il rigetto della domanda per lite temeraria promossa dall'appellato ed il rigetto dell'appello non costituisce un'ipotesi di pluralità di domande contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese legali.

Lite temeraria e prova del danno. La Cassazione affronta anche i profili relativi al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria. La responsabilità per lite temeraria, infatti, ha natura extracontrattuale e la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, la domanda era stata rigettata nei gradi di merito posto che da parte di chi era stata promossa non era stata fornita prova del danno, ma si è era limitata ad allegare, senza riscontro probatorio, una generica compromissione dello stile di vita, notevolmente aggravato dal dover seguire la vicenda giudiziaria, con tutte le conseguenze del caso.

Lite temeraria e determinazione equitativa. In tema di responsabilità aggravata, inoltre, deve osservarsi che la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia - laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria.

Lite temeraria e ricorso per cassazione. Da ultimo, si richiama un costante orientamento della giurisprudenza per il quale la proposizione di un ricorso per Cassazione in palese violazione dell'art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell'atto, giustifica la condanna della parte - che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c. - al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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