L'art. 139 cod. ass. e la sentenza n.98/2019 della Corte Costituzionale: aspetti medico legali
20 Settembre 2019
Premessa
Con la sentenza n. 98/2919 la Consulta ha affrontato il tema della risarcibilità del danno alle cose nelle fattispecie gestite dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. Ferma l'esigenza di prevenire frodi al Fondo stesso, la Consulta ritiene pregiudiziale, per il risarcimento anche delle cose, la compresenza, nel danneggiato, di lesioni di non lieve entità ex art.138, nella ragionevole presunzione che queste siano ben più difficilmente soggette a simulazione rispetto a quelle di cui all'art. 139: pur riconoscendo che fra le micro-permanenti «ve ne sono alcune per le quali appare difficile ipotizzare un apprezzabile rischio di simulazione…. (tali sono la perdita di dita della mano o del piede)» . E qui vale certo ricordare (solo per fare esempi meno banali) che una frattura bi-ossea di gamba o una frattura di femore, correttamente trattate, frequentemente lasciano postumi permanenti di valore medico legale inferiore al dieci%: la lontananza dall'ipotesi di simulazione è di tutta evidenza. «Pur tuttavia -continua la sentenza in esame- la identificazione del danno grave alla persona in quello procurato da lesioni di lieve entità ex art.139 cod. assicurazioni private …ha comunque, in mancanza di una specificazione normativa maggiormente mirata all'esigenza di prevenire possibili frodi al Fondo di garanza, una sufficiente coerenza intrinseca ..». La Consulta considera poi anche la formulazione dell'art. 139 per come recentemente modificata dalla legge n. 124/2017, e afferma che «…attualmente, nell'art.139 occorre distinguere tra lesioni micropermanenti di incerta accertabilità, il cui danno non patrimoniale non è risarcibile (come danno assicurato), e lesioni micropermanenti che invece sono ritenute –dal legislatore che ha novellato la disposizione- adeguatamente comprovate e quindi tali da escludere plausibilmente il rischio che siano simulate». Conclusivamente la Corte stessa auspica «… che il legislatore regolamenti, in termini più puntuali e non eccedenti l'esigenza di prevenire possibili frodi al Fondo di garanzia, il presupposto dei danni gravi alla persona, che segna il perimetro della risarcibilità del danno alle cose …». Ma sembra ragionevole ritenere che, de jure condendo, il legislatore stesso non si spingerà ad estendere il risarcimento del danno alle cose in presenza di lesioni di lieve entità, lasciando così il Giudice in una sorta di ginepraio nel quale dovrà stabilire quali le lesioni certe e quali le incerte nella diagnosi: e inevitabilmente il problema finirebbe nel quesito sottoposto al ctu! Da tali premesse deriva l'esigenza di comprendere se l'affermato distinguo fra lesioni di certa ed incerta accertabilità, debba portare ad una interpretazione del novellato art. 139 diversa da quella (prevalente) della Corte di Cassazione, segnatamente nella parte in cui questa non ritiene pregiudiziale la prova della lesione con accertamento strumentale. Ed è di tutta evidenza che la spinosa questione investe le competenze anche del medico legale, quotidianamente richiesto di esprimersi nel merito, non solo in fase giudiziale. In argomento, si avverte esigenza di sintesi per non tediare il lettore, posto che un recente contributo in RIDARE (16.07.19) del Giudice D. Spera (“Il nuovo quesito medico legale all'esame dell'Osservatorio di Milano”) già risulta avere ricostruito le fondamentali tappe del percorso legislativo e giurisprudenziale: dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, alla sentenza, appunto, n. 98 del 18 aprile 2019 della Corte Costituzionale. Si ritengono tuttavia irrinunciabili brevi commenti. Secondo l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 242 del 26 novembre 2015 non è censurabile chi ritenga pregiudiziale l'accertamento, con ulteriore metodo strumentale, delle lesioni di lieve entità che esiteranno in forma micro-permanente e peraltro non dice: se sia censurabile chi ricorre alla sola diagnostica clinica ed in che cosa dovrebbe consistere l'accertamento visivo delle lesioni nella pratica, cioè al di là della mera suggestione teorica dell'espressione coniata dal legislatore (del tutto superficialmente, a mio avviso). Risposte più chiare sono certamente pervenute dalla sez. III della Corte di Cassazione con le sentenze n. 18773/2016, n. 1272/2018, n. 22066/2018, n. 5820/2019, n. 10816/2019 (ed ordinanza n. 10819/2019). In particolare, la sentenza n. 5820 del 28 febbraio 2019 ha fissato i seguenti principi, regole di giudizio: il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico-legale; l'accertamento dello stesso non può che avvenire con i consueti criteri medico-legali, cioè l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico, gli esami strumentali; tali criteri non sono gerarchicamente ordinati fra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, per condurre ad una obiettività dell'accertamento stesso che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi se esistenti: «Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili, ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale». Le regole di giudizio testé richiamate, ad avviso dello scrivente costituiscono corretta interpretazione anche sul versante tecnico, medico legale, della legge n. 124/2017: segnatamente nel punto in cui assegna sostanzialmente il significato clinico all'accertamento visivo. E quest'ultimo può essere considerato “punto cruciale”. Infatti, posto che le cicatrici sono indicate, nella Legge Concorrenza, a titolo esemplificativo, ne deriva che possano dar luogo al risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità riscontrate con metodo visivo senza l'ausilio di strumentazioni. Ad nostro avviso del sottoscritto, poi, l'interpretazione della Suprema Corte non è superata dalla sentenza n. 98/2019 della Corte Costituzionale la quale conclusivamente (auspicando che il legislatore regolamenti in termini più puntuali e non eccedenti l'esigenza di prevenire possibili frodi al Fondo di garanzia, il perimetro della risarcibilità del danno alle cose) evidenzia come sia necessario distinguere, nell'art. 139, tra lesioni micropermanenti di incerta accertabilità e lesioni micropermanenti che invece sono ritenute adeguatamente comprovate e quindi tali da escludere plausibilmente il rischio che siano simulate.Pertanto, la sentenza n. 98/2019 esorta a prestare maggiore attenzione ai casi di “incerta accertabilità” che possono celare simulazioni. Ma sul come vadano smascherate le simulazioni non poteva certo pronunciarsi, non fa alcun cenno al “metodo strumentale” e rimanda alla legge n. 124/2017 che ha novellato la disposizione, sulla cui interpretazione si è puntualmente soffermata, piuttosto, la Corte di Cassazione, come più sopra commentato. E ci si potrebbe domandare se l'affermazione della Consulta a proposito di incerta accertabilità, letta nell'affrontato tema generale, specifico, della risarcibilità del danno alle cose nelle fattispecie gestite dal Fondo di Garanzia, non configuri una sorta di obiter dictum. Ovviamente l'incerta accertabilità è ravvisata nella famigerata distorsione al rachide cervicale, alla cui risarcibilità si oppongono i sostenitori dell'accertamento strumentale, ritenuto pregiudiziale. I quali, peraltro, negano il valore probatorio stesso di tutte le possibili indagini strumentali comunemente eseguite per l'esame sia della lesione in sé sia degli eventuali postumi permanenti correlati. Così spingendosi alla del pari pregiudiziale negazione assoluta di tutte le forme di tale lesione traumatica, anche delle più limpide e gravi, indistintamente confinate nel territorio della mera soggettività privata di prove a sostegno: tutte da respingere per “incerta accertabilità”. Ma questa, ad avviso dello scrivente va letta correttamente nel contesto della sentenza, senza extrapolazioni strumentali. Dunque, per concludere, ad avviso dello scrivente, le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 (all'origine di danno biologico sia temporaneo sia permanente) devono essere accertate in sede medico legale con rigore obiettivo (come raccomandato dalla sentenza n. 5820/2019 della S.C.), muovendo dalle rilevazioni cliniche e/o strumentali di cui alla documentazione prodotta. Alle lesioni di lieve entità così accertate, potrebbe far seguito solo un danno biologico temporaneo per il cui apprezzamento si andrà a verificare la congruenza di quanto documentato rispetto a quanto insegnato dalla comune esperienza medica a proposito dei tempi di guarigione di lesioni consimili; e laddove sia preteso anche un danno biologico permanente, sempre nel rispetto delle leges artis, si dovrà con pari rigore obiettivo verificarne l'esistenza, passando infine alla quantificazione percentualistica nel rispetto della tabella sulle cosiddette micro-permanenti di cui al decreto 03.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003. Osservazioni
Dunque, ad avviso dello scrivente la sentenza n.98/2019 della Consulta non modifica l'interpretazione, ormai prevalente, della Corte di Cassazione a proposito di criteri medico legali per l'accertamento delle lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 cod. ass. |