Sottoscrizione e acquisto di quote proprie

Francesca Maria Bava
23 Settembre 2019

L'art. 26, comma 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 consente anche alle s.r.l. PMI di sottoscrivere o acquistare quote proprie in deroga al divieto contenuto nell'art. 2474 c.c., laddove l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

L'art. 26, comma 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 consente anche alle s.r.l. PMI di sottoscrivere o acquistare quote proprie in deroga al divieto contenuto nell'art. 2474 c.c., laddove l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Stante l'ampio tenore della deroga, secondo il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 178), è consentito alle suddette società non solo l'acquisto, ma anche la sottoscrizione di quote proprie, non essendo richiamato l'art. 2357 quater c.c. che non ammette la sottoscrizione di azioni proprie da parte di s.p.a.

Sarebbe, pertanto, legittima la delibera di aumento gratuito di capitale con assegnazione di quote, anche di categoria, alla società stessa purché sia rispettato quanto previsto dal citato art. 26, comma 6, e la delibera sia assunta all'unanimità, così da non ledere la necessaria proporzionalità negli aumenti gratuiti di cui all'art. 2481 ter c.c.

Parimenti, sarebbe altresì legittima la sottoscrizione di quote proprie in sede di collocamento dell'inoptato relativo ad un aumento oneroso deliberato con le normali maggioranze (essendo i soci già tutelati dal diritto di opzione), purché in ogni caso sia rispettato quanto previsto dal citato art. 26, comma 6, e la sottoscrizione avvenga mediante l'imputazione a capitale di riserve disponibili.

Con riferimento all'acquisto di quote proprie, anch'esso è ritenuto ammissibile nei limiti di cui all'art. 26, comma 6, degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e previa autorizzazione dell'assemblea - necessaria altresì per la successiva disposizione di tali quote proprie - che secondo il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 179) può risultare anche da previsione statutaria.

Finché, poi, le quote rimangono in titolarità della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote e il diritto di voto è sospeso, nonostante tali quote proprie siano computate per il calcolo dei quorum costitutivo e deliberativo.

Si applicano, infatti, analogicamente e nei limiti di compatibilità le relative norme in tema di s.p.a. (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) volte ad evitare, in particolare, il rischio di annacquamento del capitale sociale, con la previsione anche dell'obbligo di iscrizione in bilancio della riserva negativa di cui all'art. 2357 ter, comma 4, c.c., come sostenuto dal Comitato Notarile Triveneto (massima n. I.N.13).

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