Compenso ridotto per il CTU che ritarda anche di un solo giorno il deposito della relazione

Redazione scientifica
23 Settembre 2019

La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art. 52 d.P.R. n. 115/2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata tempestivamente è sottratta al potere di graduazione del giudice, dovendo trovare applicazione nella misura fissa predeterminata dal legislatore anche in caso di ritardo minimo nel deposito della relazione.

Il caso. Il tribunale di Vallo della Lucania liquidava il compenso di un geometra per l'attività di CTU svolta in un giudizio civile. La parte condanna al pagamento proponeva opposizione dolendosi per l'eccessività della liquidazione quanto a spese rimborsate all'ausiliario e onorari riconosciuti per la consulenza essendo questa stata depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo l'importo degli onorari ma confermando le spese ammesse al rimborso, avendo considerato che il ritardo imputato al professionista era di un solo giorno.
Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. u) e v) e 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per aver il giudice escluso la riduzione di un terzo prevista per il caso di tardivo deposito della relazione del CTU.

Decurtazione. L'art. 52 cit. prevede, in caso di ritardo nel deposito della relazione, due diverse ipotesi: nel caso in cui gli onorari siano calcolati a tempo il giudice non deve tener conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, rimanendo esclusa la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo. Nel caso in cui invece gli onorari non siano calcolati a tempo, si applica la riduzione di un terzo senza alcun potere per il giudice di graduare la sanzione né con riferimento al quantum né con riferimento all'entità del ritardo. Come sottolinea il Collegio, e come peraltro conferma la consolidata giurisprudenza, la decurtazione degli onorari in percentuale fissa mira a disincentivare comportamenti non virtuosi da parte degli ausiliari del giudice che potrebbero portare ad una dilatazione del processo. Di conseguenza «anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore».
In accoglimento del ricorso, e conseguente cassazione della pronuncia impugnata con rinvio, i Giudici del ‘Palazzaccio' affermano il principio di diritto secondo cui «la decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art. 52 d.P.R. n. 115/2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenite comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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