Compenso ridotto per il CTU che ritarda anche di un solo giorno il deposito della relazione
23 Settembre 2019
Il caso. Il tribunale di Vallo della Lucania liquidava il compenso di un geometra per l'attività di CTU svolta in un giudizio civile. La parte condanna al pagamento proponeva opposizione dolendosi per l'eccessività della liquidazione quanto a spese rimborsate all'ausiliario e onorari riconosciuti per la consulenza essendo questa stata depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo l'importo degli onorari ma confermando le spese ammesse al rimborso, avendo considerato che il ritardo imputato al professionista era di un solo giorno.
Decurtazione. L'art. 52 cit. prevede, in caso di ritardo nel deposito della relazione, due diverse ipotesi: nel caso in cui gli onorari siano calcolati a tempo il giudice non deve tener conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, rimanendo esclusa la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo. Nel caso in cui invece gli onorari non siano calcolati a tempo, si applica la riduzione di un terzo senza alcun potere per il giudice di graduare la sanzione né con riferimento al quantum né con riferimento all'entità del ritardo. Come sottolinea il Collegio, e come peraltro conferma la consolidata giurisprudenza, la decurtazione degli onorari in percentuale fissa mira a disincentivare comportamenti non virtuosi da parte degli ausiliari del giudice che potrebbero portare ad una dilatazione del processo. Di conseguenza «anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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