Risarcito il danno morale se, dal fatto noto, emerge la sofferenza patita dalla vittima del sinistro
23 Settembre 2019
Sinistro stradale. Il Tribunale di Napoli condannava una società assicuratrice e il proprietario di un motoveicolo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di € 9.961,84 in favore della vittima di un sinistro stradale che, essendo trasportato sulla motocicletta di proprietà del convenuto, aveva riportato delle lesioni. La Corte d'Appello di Napoli condannava la società assicuratrice al pagamento di € 11.158,38 (oltre interessi) e rilevava la responsabilità del proprietario del motoveicolo, riconoscendo in capo all'attore anche il danno da cenestesi lavorativa. Tuttavia, la Corte territoriale confermava il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo poiché, pur riconoscendo l'autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, sottolineava che la sofferenza interiore soggettiva patita a livello emotivo dovesse essere allegata e provata nella su specificità, non essendoci alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, soprattutto nel caso in esame in cui si era trattato di lesioni micro-permanenti.
Risarcimento del danno morale patito. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che la Corte d'Appello pur avendo correttamente ritenuto che il danno morale patito debba essere allegato e provato, «non ha fatto corretto uso dei paradigmi normativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell'immediatezza evidenziava una sofferenza a danno del ricorrente».
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |