Tutela ex art. 2087 c.c.: gli obblighi di comportamento devono essere individuabili
23 Settembre 2019
Entro che limiti il datore può essere ritenuto responsabile dell'infortunio del lavoratore qualora esso sia riconducibile alla colpa di un altro dipendente? È possibile parlare di un obbligo assoluto in capo al datore?
L'art. 2087, c.c., pone a carico del datore l'obbligo di salvaguardare la salute psico-fisica del lavoratore, sicché lo stesso sarà tenuto ad adottare quelle misure tassativamente prescritte ex lege in relazione alla specifica attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza.
A queste debbono si aggiungono quelle che, in concreto ed in base all'esperienza e alla tecnica, risultano necessarie ai fini della tutela, sebbene dall'art. 2087, c.c., non possa desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto che imponga al datore l'adozione di ogni possibile cautela innominata, diretta ad evitare qualsiasi danno.
Si esclude pertanto l'automatica responsabilità datoriale ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo piuttosto verificare che l'evento sia riferibile a sua colpa, recte alla violazione di obblighi di comportamento i quali siano comunque concretamente individuati (la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile).
Quanto detto non subisce alcun mutamento per l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, non potendo ciò esonerare totalmente da responsabilità il datore, salvo che la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento.
Cfr.: Cass., sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15167; Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2209. |