La micromobilità elettrica e la normativa di riferimento

Filippo Rosada
24 Settembre 2019

La sempre maggiore presenza sulle strade urbane di conducenti di monopattini e monoruota elettrici, necessita un approfondimento della normativa di riferimento, anche al fine di poter meglio valutare le conseguenze di un eventuale incidente che coinvolga i predetti mezzi.

La sempre maggiore presenza sulle strade urbane di conducenti di monopattini e monoruota elettrici, necessita un approfondimento della normativa di riferimento, anche al fine di poter meglio valutare le conseguenze di un eventuale incidente che coinvolga i predetti mezzi.

L'art. 190 C.d.S., dedicato al comportamenti dei pedoni, al comma 8 dispone che «La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade»; al comma 9, inoltre, è previsto che «Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti».

Il legislatore, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica nelle città, con il comma n. 102 della l. 145/2018, ha autorizzato la sperimentazione della circolazione su strada di detti mezzi di locomozione, disponendo la stesura di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definirne le modalità di attuazione oltre che gli strumenti operativi necessari.

Occorre evidenziare subito come la legge qualifichi detti mezzi “veicoli”, venendo così ad ampliare le tipologie previste dal codice della strada all'art. 46 e ss.

Il successivo decreto 4 giugno 2019 n. 229 ha autorizzato, in via sperimentale (per un periodo non superiore al biennio e non inferiore a dodici mesi), l'uso di detti mezzi a propulsione elettrica, ponendosi la finalità di:

a) garantire la sicurezza degli utilizzatori dei dispositivi per la mobilità personale e degli altri utenti (con particolare riferimento ai pedoni e genericamente, agli altri utenti deboli);

b) individuare le tipologie dei dispostivi;

c) rinvenire specifici criteri necessari per autorizzare l'utilizzo dei mezzi e di adottare provvedimenti utili ai fini del contrasto all'inquinamento.

Detti veicoli, quindi, sono utilizzabili unicamente in ambito urbano, non possono avere una potenza superiore a 500W e devono essere muniti di segnalatore acustico, non possono consentire il trasporto di un passeggero, non devono sviluppare velocità superiore ai 20 km/h e non superiore ai 6 km/h se utilizzati su aree pedonali. Inoltre, per circolare dopo il tramonto, devono essere provvisti di segnalatori luminosi sia anteriormente che posteriormente.

I Comuni potranno autorizzarne la sperimentazione esclusivamente sulle aree pedonali (senza intralcio al transito normale dei pedoni), sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e sulle strade dove è prevista una velocità massima di 30 km/h, previa installazione di specifica segnaletica.

Nel caso di concessione a terzi, da parte dei Comuni, di servizi di noleggio dei dispositivi elettrici, dovrà essere obbligo delle società appaltatrici promuovere adeguata azione di informazione circa il regolare utilizzo dei veicoli (incluse le modalità consentite di sosta).

Gli utilizzatori dovranno essere maggiorenni e, se minorenni, dovranno avere conseguito almeno la patente AM; devono mantenere un andamento regolare ed evitare manovre brusche ed acrobazie; dopo il tramonto e mezzora prima del suo sorgere, i conducenti di detti dispositivi che circolino su strade con il limite di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo d'indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità; le disposizioni sui limiti di velocità non si applicano quando i mezzi elettrici sono utilizzati dalla polizia stradale.

L'art. 7 del decreto n. 229/2019 precisa il divieto di circolazione dei dispositivi elettrici difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche previste dalla normativa.

Pari divieto di circolazione sussiste anche in mancanza di idonea delibera comunale, in armonia con il disposto dell'art. 190 commi 8 e 9 c.d.s. sopra richiamato e con la giurisprudenza. I giudici della suprema corte (Cass. pen., n. 2342/2017, in CED Cass. pen. 2018) hanno esteso il divieto dell'uso degli acceleratori di andatura alle aree di parcheggio.

L'allegato n. 3 del decreto n. 229/2019 introduce anche la segnaletica sperimentale che identifica i diversi dispositivi elettrici ciascuno con specifici simboli.

Con delibera 26.7.2019, il Comune di Milano ha autorizzato la sperimentazione per la durata di un anno in tutte le aree individuate dal decreto n. 229/2019, con eseguibilità immediata nelle aree pedonali, mentre negli altri spazi si dovrà attendere la posa della necessaria segnaletica verticale e orizzontale.

La delibera dispone anche l'obbligo di parcheggio dei dispostivi negli appositi stalli di sosta dedicati ai velocipedi o a lato strada ove non sia espressamente vietata la sosta e comunque con modalità non contrarie al codice della strada.

Il fenomeno caratterizzato da un uso massiccio di detti veicoli elettrici andava certamente regolamentato, onde evitare che l'uso improprio degli stessi crei pericolo agli altri utenti della strada oltre che intralcio alla circolazione.

Sia consentito osservare, però, come gli effetti della novella e della delibera del Comune di Milano abbiano comportato un risultato differente da quello probabilmente perseguito dal legislatore: l'utilizzo della micromobilità elettrica è nettamente diminuito, così come non sembrano essere più presenti i monopattini offerti a noleggio.

La ragione di quanto rilevato, non si ritiene debba essere ascritta ad un'inappropriata normativa, ma alla conseguente necessità di adeguare le nostre città a questa nuova tipologia di mobilità, nel rispetto delle corrette indicazioni fornite dal legislatore.

Ancora due osservazioni conseguenti alla classificazione dei mezzi a propulsione elettrica di cui al decreto n. 229/2019, nell'ambito dei “veicoli”.

I conducenti di detti mezzi devono comportarsi secondo quanto previsto dal codice della strada e in caso di incidente, la responsabilità andrà valutata ai sensi dell'art. 2054 c.c.

Inoltre, il diritto al risarcimento del danno del soggetto leso da questi veicoli si prescrive in due anni salvo il termine più lungo in caso di reato.

La seconda osservazione concerne l'insorgenza di un problema di non facile soluzione, relativo all'esistenza o meno dell'obbligo di assicurazione obbligatoria.

L'art. 122 del codice delle assicurazioni private prevede che il Ministro delle attività produttive individui la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione.

Il d.m. 1.4.2008 n. 86 è stato emanato, limitandosi, però, a riportare il contenuto dell'art. 122 comma 1 cod. ass. senza nulla specificare in merito a quali veicoli possano essere esclusi dall'obbligo di assicurazione della RCA.

Allo stato, pertanto, sembra doversi ritenere valido il principio generale di cui al disposto dell'art. 122 comma 1 cod. ass. che prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie non possano essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Anche le nuove tipologie di veicoli previste dalla legge 145/2018 sulla micromobilità, non dovrebbero, pertanto, andare esenti dall'obbligo previsto dall'art. 122 cod. ass.

Per concludere questo breve approfondimento sulla micromobilità elettrica, deve dirsi che affinché questa possa diffondersi senza ledere la sicurezza degli altri utenti della strada, appare necessario non solo un ripensamento della circolazione stradale in ambito urbano, ma anche un provvedimento normativo che porti chiarezza nell'importante ambito dell'assicurazione obbligatoria prevista per i veicoli a motore e i natanti.

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