Nulla la delibera che limita l'uso dell'ascensore da parte del singolo
24 Settembre 2019
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le domande di Tizio di declaratoria di nullità delle delibere per l'installazione dell'ascensore nel vano scale, con la motivazione che l'intervento era dovuto a ragioni di comodità e di incremento del valore degli immobili, oltre che per l'opportunità di eliminare ostacoli ad eventuali portatori di handicap, senza tuttavia la previsione di raggiungere l'ultimo piano nel quale erano ubicati due suoi appartamenti. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che il progetto escludeva l‘ultimo piano; inoltre, contestava la ritenuta insussistenza del diritto di godere dell'ascensore. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, la sentenza aveva disatteso la decisione del primo giudice circa la nullità delle delibere che avevano negato al ricorrente l'esercizio del proprio diritto a godere dell'installazione dell'ascensore, ed aveva escluso apoditticamente che un diritto all'utilizzo dell'ascensore potesse essere annoverato tra i diritti individuali inviolabili. In proposito, giova ricordare che le delibere che incidono sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), perché gli impediscono un uso pieno, incidono anche sul valore della proprietà esclusiva. La Corte territoriale, invece, non aveva considerato neppure i documenti da cui emergeva I'interesse all'installazione fino all'ultimo piano. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio. |