Contratti a tempo determinato: le ragioni oggettive del termine vanno specificare per iscritto, in modo circostanziato e puntuale

La Redazione
24 Settembre 2019

In tema di assunzioni a termine l'art. 1, comma 2, del d.lg. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale...

In tema di assunzioni a termine l'art. 1, comma 2, d.lg. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale; tale onere di specificazione è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto (tra le tante Cass., sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1576).

Nel caso di specie, per i giudici di appello, le ragioni tecnico-organizzative individuate nel contratto di lavoro - a giustificazione del termine – sono state adeguatamente specificate, facendosi riferimento nello stesso alle seguenti ragioni tecnico-organizzative: “l'appalto al quale verrà assegnata, relativo all'affidamento del contratto di servizio da parte di S.B. alla scrivente società, ha una durata predeterminata fino al 30 aprile 2012 e prevede l'impiego di figure professionali che, allo stato attuale, la scrivente società con il normale organico aziendale non potrebbe fornire se non facendo ricorso ad una nuova assunzione a termine”.

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