La prescrizione nel danno da emotrasfusione

25 Settembre 2019

Perché un diverso termine di prescrizione (7 e mezzo) in medical malpractice e dieci nelle cause contro il Ministero della Salute a fronte dello stesso reato di omicidio colposo?

Tizio, Caio e Sempronio convenivano in giudizio l' ASL di Canicattì per sentirla condannare al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale dagli stessi riportati (jure proprio) per la morte del padre dovuta a malpractice sanitaria (intervento chirurgico). La convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione essendo decorso il termine di anni sette e mezzo previsto per il fatto reato dell'omicidio colposo. Tralasciando la posizione del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (che mi sembra superata), osservo che le Sezioni Unite , però , in ambito di danno da emotrasfusione, con la sentenza 581/2008, hanno stabilito che il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è quello di anni dieci previsto per l'omicidio colposo (qualora dall' infezione sia derivato il decesso). Perché questo diverso termine di prescrizione (7 e mezzo) in medical malpractice e dieci nelle cause contro il Ministero della Salute a fronte dello stesso reato di omicidio colposo?

Occorre, in primo luogo, distinguere il titolo di responsabilità per comprendere il diverso termine di prescrizione.Nel caso del Ministero della Salute, per i casi citati nel quesito, la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni contratte da soggetti emotrasfusi, ha natura extracontrattuale. Secondo la Cassazione, infatti, non si configura «un contatto sociale qualificato tra il Ministero ed i singoli individui sottoposti a trasfusione, ma semmai tra quelli e le strutture in cui la trasfusione era stata operata» (Cass. civ., sez. VI, 30 luglio 2014, n. 17403; Cass. civ., Sez. Un., n. 576/2008).Di conseguenza, il termine di prescrizione è di 5 anni (v., da ultimo, Cass. civ., ord. 18 giugno 2019 n. 16217).In questi termini anche la giurisprudenza più recente: «La responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c. , non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell' art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)» (Cass. civ., n. 20882/2018). Nel caso di azione volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte di un congiunto, occorre distinguere:
  • il termine di prescrizione è decennale per i danni iure proprio (come nel quesito, ad esempio, per il danno parentale);
  • il termine è, invece, quinquennale per i danni iure hereditario.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, i giudici di legittimità hanno chiarito che: «il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile» (vedi Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2015, n. 5590; vedi anche Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6914: ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sè stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del proprio congiunto, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale"). Nè può applicarsi il maggior termine prescrizionale previsto per il reato di omicidio colposo ex art. 2947 comma 3 c.c. L'applicazione del termine prescrizionale del fatto di reato presuppone, per costante orientamento, il positivo accertamento, in questa sede, di una «fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi»(vedi, per tutte, Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328).

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