Rinuncia all'esecuzione in presenza di interventi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e revoca dell'aggiudicazione
25 Settembre 2019
Massima
La rinuncia all'azione esecutiva da parte del creditore procedente e degli altri intervenuti muniti di titolo rende improcedibile l'espropriazione forzata sull'unico immobile destinato ad abitazione del debitore, nonostante gli atti d'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il caso
In un'espropriazione immobiliare venivano effettuati – tra molti – due diversi interventi (su estratto di ruolo) da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con atti del 10.12.2018 (per euro 38.043,30) e del 17.12.2018 (per euro 77.971,66). In data 26.02.2019 il creditore procedente ha depositato atto di rinuncia all'esecuzione, analogamente a quanto già effettuato qualche giorno prima da altri creditori intervenuti. Dal proprio canto, il creditore intervenuto Agenzia delle Entrate-Riscossione non manifestava alcun interesse al prosieguo della procedura. Ciononostante il professionista delegato alla vendita aggiudicava – pochi giorni dopo (il 28.02.2019) – l'immobile al miglior offerente. La questione
Con istanza depositata in data 20.03.2019 (integrata in data 2.04.2019), il debitore ha chiesto l'estinzione della procedura esecutiva: in seguito alla rinuncia del creditore procedente e degli intervenuti, l'unico creditore non rinunziante, Agenzia Entrate - Riscossione, non avrebbe più potuto dare impulso all'espropriazione, in forza dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973 e in relazione alla circostanza che l'immobile pignorato costituiva l'unica casa del debitore, destinata ad abitazione. Le soluzioni giuridiche
Il Giudice dell'esecuzione di Latina, in accoglimento dell'istanza del debitore, ha revocato l'aggiudicazione e ordinato la restituzione all'aggiudicatario della somma versata a titolo di cauzione. Al contempo ha dichiarato l'estinzione della procedura e disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento. La decisione riposa sulla considerazione che l'aggiudicazione del bene è avvenuta quando la procedura esecutiva era ormai priva di idoneo titolo esecutivo; ed infatti, come si legge nell'ordinanza in commento, «la nuova situazione processuale, derivata dal venir meno degli altri creditori, ha comportato l'operatività del limite c.d. sostanziale all'espropriazione». In effetti, in seguito alle rinunce, la sola presenza del creditore Agenzia Entrate Riscossione non avrebbe giustificato la prosecuzione della procedura esecutiva. Osservazioni
La decisione adottata dal Giudice di Latina ci sembra corretta. Da un punto di vista schiettamente processuale va rilevato che quando il delegato ha tenuto la vendita, i creditori, procedente ed intervenuti, avevano già depositato la rinuncia all'esecuzione. Quanto ai crediti per cui erano stati effettuati gli interventi dell'Agenzia Entrate-Riscossione occorre spendere qualche parola sulla normativa di riferimento. Segnatamente, per l'art.76d.P.R. n. 602 del 1973 (modificato dall'art. 52, l. conv. del d.l. 21 giugno 2013, n. 98), l'agente di riscossione non può dare corso all'espropriazione quando l'immobile sia l'unico bene di proprietà del debitore e sia il luogo di residenza anagrafica. Al riguardo va altresì precisato che l'art. 76, seppure contenuto nella parte del d.P.R. 602/1973 dedicata alle “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, sembra operare anche nell'esecuzione immobiliare disciplinata dal c.p.c., indipendentemente dalla circostanza che l'agente della riscossione sia il creditore procedente o un creditore intervenuto. Il legislatore, in un'ottica di bilanciamento tra diritto all'abitazione e soddisfazione dei debiti tributari ha riconosciuto carattere recessivo a questi ultimi, negando l'espropriazione della prima casa di abitazione del debitore. Al contempo va rilevato che la lett. b) dell'art. 76 dispone che, al di fuori di questa ipotesi, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito supera centoventimila euro. Condizione di procedibilità dell'espropriazione è, inoltre, data dall'iscrizione dell'ipoteca di cui all'articolo 77, sempre che siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Infine, in nessun caso il concessionario può aggredire esecutivamente l'immobile «se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1». In sintesi: anche qualora il bene pignorato non costituisca l'unico immobile del debitore destinato ad abitazione, la pignorabilità è subordinata alla circostanza che il credito vantato dalla società di riscossione sia di importo superiore a euro 120.000,00. Da un punto di vista sistematico va detto che la società di riscossione può azionare nei confronti del debitore la procedura esattoriale ovvero, come avvenuto nel caso di specie, intervenire in una espropriazione ordinaria promossa da altri; salvo precisare che, in questa ipotesi, è il creditore procedente a dare impulso alla procedura, limitandosi la società di riscossione a partecipare – all'esito della vendita – al riparto. Sul punto va precisato che la rinuncia del procedente e degli altri creditori intervenuti titolati impone di verificare se l'operatività dell'art. 76 sia limitata all'ambito della procedura esattoriale o, invece, operi anche nella esecuzione ordinaria. Muovendo dal presupposto che la ratio di tale disposizione è la tutela del diritto di abitazione del contribuente quando l'espropriazione ha ad oggetto l'unica casa di abitazione ovvero quando avvenga per crediti inferiori ad euro 120.000,00, si deve ritenere che l'art. 76 operi non soltanto in sede di esecuzione esattoriale. Del resto, il dato normativo si riferisce espressamente alle condizioni di procedibilità connesse alla tipologia del bene (casa di abitazione) e del credito (importo superiore ad una determinata soglia), senza alcun distinguo riguardo al tipo di esecuzione (ordinaria o esattoriale) concretamente attuato. Applicando, dunque, tali criteri normativi si può concludere nel senso che la rinuncia del procedente (in data 26.02.2019) e degli altri creditori avvenuta prima dell'aggiudicazione, ha reso improcedibile l'espropriazione immobiliare, difettando in capo ad Agenzia Entrate Riscossione i presupposti per l'azione esecutiva. Sicché correttamente il Giudice dell'esecuzione di Latina ha revocato la vendita e disposto la restituzione della cauzione all'aggiudicatario. |