È possibile rinunciare all'uso dell'ascensore installato originariamente nel condominio?
26 Settembre 2019
A quali condizioni è possibile rinunciare all'uso dell'ascensore installato originariamente nel condominio?
Secondo il dettato dell'art. 1117, n. 3, c.c. l'ascensore rientra tra le parti comuni dell'edificio se il contrario non risulta dal titolo, con la naturale conseguenza che le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), conservazione ed innovazione devono essere sostenute da tutti i condomini secondo i criteri indicati negli artt. 1123 e 1124 c.c. (quest'ultimo come modificato dalla l. n. 220/2012). Tale principio di legge si applica solo nel caso in cui l'impianto di risalita sia nato con l'edificio, poiché ove l'immobile fosse privo di ascensore ed uno o più condomini decidessero di procedere alla sua installazione la proprietà dell'opera sarebbe limitata solo a tali soggetti, i quali sono obbligati a sopportarne i relativi oneri. L'ascensore, infatti, rappresenta un bene suscettibile di utilizzo separato al quale si applica l'art. 1121 c.c. a norma del quale è stata, comunque, garantita la possibilità per tutti i partecipanti di godere successivamente dei vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'impianto. Fatta questa premessa si rileva che il dettato normativo (art. 1118 c.c.) pone in capo al condomino il divieto di rinunziare al proprio diritto sulle parti comuni, nonché quello di sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle stesse. Posto che l'ascensore – come altri beni – si presume essere bene comune, salvo titolo contrario, al di là della proprietà del bene, il diritto di cui al citato art. 1118 non può che riferirsi all'utilizzo dell'impianto che è irrinunciabile. Unica eccezione concerne l'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento dal quale il condomino può distaccarsi a condizione che siano rispettate le modalità indicate nella citata norma. Tutto ciò porta a concludere che solo una delibera assembleare approvata con l'unanimità dei consensi potrà liberare il condomino dai suoi obblighi nei confronti dell'ascensore, anche se l'ipotesi è realizzabile in teoria ma non in pratica, visto che il rinunciante potrebbe comunque continuare a servirsi dell'ascensore. |