È nulla la sentenza definitiva pronunciata da un collegio diverso da quello che ha pronunciato la sentenza parziale?
26 Settembre 2019
È nulla la sentenza definitiva pronunciata da un collegio diverso da quello che ha pronunciato la sentenza parziale?
La risposta al suindicato quesito è negativa. La risposta non può prescindere dal richiamo al principio di immutabilità del collegio giudicante. Tale principio è un principio generale del nostro ordinamento processuale che risponde alla “necessità che chi decida conosca” e che vuole quindi assicurare che il giudice chiamato a decidere una questione sia esattamente quello che ne abbia avuto la piena cognizione. Esso trova la propria traduzione, all'interno del codice di rito nell'art. 276, comma 1, c.p.c. Un primo aspetto che merita di essere puntualizzato è quello riguardante il momento in cui tale principio inizia ad operare. Per quanto riguarda il giudizio civile la giurisprudenza ha stabilito che «il principio della immutabilità del giudice collegiale fissato nell'art. 276 c.p.c. trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione e va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue tale discussione». La conseguenza della violazione di tale principio implica la nullità della sentenza riconducibile al vizio di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.). Il principio de quo opera non in assoluto, ma relativamente alle singole fasi in cui si articola il giudizio, mentre irrilevante è la diversa composizione del collegio nelle fasi anteriori: sicché, può ritenersi colpito da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., soltanto il provvedimento emesso da un giudice che non ha partecipato alla relativa discussione. Tale principio, ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c., trova applicazione anche al rito lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicché solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo alla nullità della sentenza, non rilevando invece una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione (Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9968). Ciò premesso, venendo nello specifico al quesito suindicato, che fa riferimento all'ipotesi in cui il collegio che pronuncia la sentenza definitiva abbia una composizione diversa rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza non definitiva, la giurisprudenza ha chiarito che tale circostanza non produce alcuna nullità della sentenza non definitiva. Nello specifico la giurisprudenza afferma che «… se il giudizio, in seguito all'emanazione di un provvedimento collegiale non definitivo, si scinde in due fasi, l'immutabilità del collegio va considerata per ogni singola fase, con riguardo al momento dell'inizio della discussione. Pertanto, la diversità di composizione dei collegi, i quali abbiano, rispettivamente, emessa la sentenza non definitiva e quella definitiva, è del tutto irrilevante e non può essere dedotta come causa di nullità della pronuncia successivamente intervenuta» (Cass. civ., 11 maggio 1967, n. 977; Cass., 4 luglio 1981, n. 4362). Infatti, come su ricordato, la composizione del collegio, immodificabile solo dall'inizio della discussione, riguarda lo svolgersi di ciascun giudizio e non lo svolgersi di diversi giudizi, quali sono quello che dà luogo alla sentenza definitiva rispetto a quello conclusosi con sentenza non definitiva (Cass. civ., 7 marzo 2003 n. 33990; in tal senso anche Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3258). |