Procedure concorsuali (PCT)

Lucia De Bernardin
26 Settembre 2019

Le procedure concorsuali sono state oggetto nell'ultimo decennio di incisivi interventi da parte del legislatore, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche sotto il profilo del processo civile telematico nella prospettiva di aumentarne l'efficacia sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. La più evidente delle innovazioni è stata quella dell'introduzione dell'uso della PEC per le notificazioni e comunicazioni da e per i vari interlocutori delle procedure. Inoltre, il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza ha ulteriormente accentuato il ricorso agli strumenti informatici per lo svolgimento e la gestione delle procedure concorsuali.
Inquadramento

Le procedure concorsuali sono state oggetto nell'ultimo decennio di incisivi interventi da parte del legislatore, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche sotto il profilo del processo civile telematico nella prospettiva di aumentarne l'efficacia sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie.

La più evidente delle innovazioni è stata quella dell'introduzione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le notificazioni e comunicazioni da e per i vari interlocutori delle procedure (ufficio giudiziario, organi della procedura, parti della procedura), ma fortemente innovativi sono stati anche l'introduzione di nuove modalità di redazione degli atti e l'uso di sistemi telematici per agevolare la partecipazione dei creditori risiedenti in luoghi lontani dall'ufficio giudiziario presso cui è incardinata la procedura.

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 6) emanato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254) ha poi, da ultimo, ulteriormente accentuato il ricorso agli strumenti informatici per lo svolgimento e la gestione delle procedure concorsuali.

L'istruttoria prefallimentare

Un primo versante di intervento volto a sfruttare i benefici in termini di risparmio di tempo e costi delle comunicazioni telematiche e del complesso di disposizioni sulla giustizia digitale nell'ambito delle procedure concorsuali è stato quello della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare unitamente al ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il d.l. n. 179/2012 ha – infatti - delineato una modalità nuova e peculiare di esecuzione della notifica, tesa a conciliare le esigenze di conoscibilità degli atti e di celerità del giudizio.

Ai sensi del novellato art.15 comma 3 l. fall., la cancelleria del Giudice adito deve, quindi, ora tentare la comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese ovvero dall'

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, comunicando l'esito alla parte ricorrente che - nell'ipotesi in cui tale notificazione non risulti andata a buon fine - dovrà chiedere la notifica personalmente alla parte resistente ad opera dell'ufficiale giudiziario (che non potrà quindi avvalersi del servizio postale ai sensi dell'art. 107, d.P.R. 15 dicembre 1959, n.1229) presso la sede legale che risulta dal registro delle imprese. Ove la notifica non risulti possibile nemmeno per tale via (e quindi la sede risulti per esempio chiusa ovvero non sia fisicamente individuabile), la notificazione si perfeziona tramite deposito degli atti presso casa comunale del luogo presso cui risulta la sede dell'impresa, sempre a cura dell'ufficiale giudiziario.

Tanto la Corte di Cassazione, quanto la Corte costituzionale hanno a più riprese affermato la legittimità di un siffatto procedimento notificatorio e ciò: da un lato, in quanto: “il riformulato art.15 della così detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di accompagnamento dell'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone, infatti, di «coniugare» quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) «con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale». E, a tal fine appunto, prevede che «il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo»”; dall'altro, perchè: “il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società […], in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge” (così: Corte Costituzionale nella sentenza del 16 giugno 2016 n. 146 e nella giurisprudenza di legittimità, fra le altre: Cass. Civ. - Sez. VI - 7 giugno 2017 - n. 16447, ord.).

In attuazione dell'art. 2 co.1 lett. i. della Legge 19 ottobre 2017 n. 155 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254), rimarcando il dovere di piena responsabilizzazione dell'imprenditore rispetto agli obblighi di legge ai fini dell'agile svolgersi dell'istruttoria, il codice della crisi opera un'ulteriore spinta in avanti sul fronte della notifica telematica perché ove il mancato esito positivo della notifica a mezzo PEC risulti imputabile alla parte questa si intenderà perfezionata il terzo giorno successivo all'inserimento del ricorso e del decreto in apposita area web riservata (art. 40 co.6 e 359 cci). Solo nella diversa ipotesi di causa non imputabile al destinatario sarà attivato un procedimento notificatorio tramite accesso dell'ufficiale giudiziario personalmente presso la sede dell'impresa o presso la residenza (art. 40, co.7, cci).

Il nuovo codice, inoltre, impone espressamente il mantenimento attivo dell'indirizzo PEC per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33 co.2 cci), obbligo collegato alla riproduzione nel codice della crisi del limite temporale di un anno dalla cancellazione per la dichiarazione di fallimento [rectius: apertura della liquidazione giudiziale] dell'imprenditore.

Le redazione e il deposito degli atti

Lo scopo di decongestionare le cancellerie dall'affluenza del pubblico è stato, poi, attuato tramite la previsione generalizzata di obbligatorietà del deposito degli atti tramite i sistemi operativi ministeriali (segnatamente –per quello che interessa le procedure concorsuali- tramite il registro SIECIC, Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali), per tutti gli uffici giudiziari quantomeno dal 30 giugno 2014 (art. 16-bis d.l. n. 179/2012). Invero, il terzo comma della citata disposizione impone il deposito telematico degli atti a tutti gli organi delle procedure, oltre che del liquidatore nel concordato preventivo (art.16-bis comma 3 d.l. n. 179/2012).

Allo stato, quindi, non soggiacciono all'obbligo di deposito telematico degli atti: né i consulenti della procedura, né il fallito, né eventuali soggetti terzi che rivolgono istanze al Tribunale.

Il processo civile telematico prevede, poi, che l'atto del processo sia redatto come documento informatico privo di elementi attivi nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 e che le informazioni siano –poi- strutturate in formato XML, sempre secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (art. 11 co. 1 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011, recante: “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”). Queste a loro volta chiariscono che: “Per la definizione di DatiAtto.xml sono usati gli XML-Schema (XSD), strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei “tipi xml” disponibili negli XML-Schema. I file .xsd sono riportati alla fine del presente allegato e sono disponibili, in formato elettronico, nell'area di Download del Portale dei Servizi Telematici” (art. 5 Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia recante: “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44”).

Per poter depositare atti nel sistema ministeriale –ossia nei registri delle procedure esecutive e concorsuali (Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali, SIECIC)- gli organi della procedura sono quindi tenuti a redigere -oltre che un documento in formato PDF non modificabile- anche un file che contenga i dati richiesti dai citati schemi XSD, periodicamente aggiornati dal Ministero della giustizia e pubblicati sul portale di pst.giustizia.it.

Attualmente, con riferimento agli atti del curatore fallimentare, il sistema ministeriale prevede i seguenti tipi atto suscettibili di deposito: Domande Insinuazioni/Rivendiche, Elenco Insinuazioni, Inventario, Istanza di liquidazione, Istanza di emissione mandato di liquidazione, Istanza di emissione mandato di pagamento generico, Istanza di vendita/Programma di liquidazione, Osservazioni ex art. 95, Progetto stato passivo, Relazione sulle cause del dissesto, Relazione periodica (versione ante 2017), Relazione periodica (nuova versione PCT), Rendiconto di gestione, Riparto parziale, Riparto finale, Stato passivo esecutivo, Altri atti.

La corretta compilazione dei file XSD comporta l'automatico popolamento dei dati nei registri delle cancellerie e nella Consolle del Magistrato con conseguente aumento di efficienza sotto il profilo di risparmio di tempo e riduzione dei margini di errore nella compilazione dei campi, oltre che di acquisizione di importanti dati statistici.

In particolare, lo schema XSD di relazione ex art. 33 l.f. emanato nel 2017 consente l'inserimento ordinato di tutti i dati rilevanti per la gestione del fallimento (organi della procedura, attivo rinvenuto e liquidato, tipologia di passivo accertato, ecc…) che vengono visualizzati in maniera schematica e sinottica nella Consolle del Magistrato nella parte relativa ai: “Rapporti riepilogativi”.
Grazie a tali dati il Giudice delegato può operare una più agevole e consapevole supervisione sull'operato del Curatore e sull'andamento della procedura, oltre a consentire al Tribunale la valutazione sull'idoneità del curatore ad essere nominato in altre procedure (art. 28, co.3, l.f.). Da gennaio 2019 analogo schema XSD di relazione periodica è a disposizione del liquidatore giudiziale.

(segue): le novità del codice della crisi

Il codice della crisi ha previsto che un'ulteriore implementazione del processo civile telematico sul fronte dei depositi telematici.

In primo luogo, interpola l'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 2214-bis, prevedendo che tutti gli atti delle parti e degli ausiliari del Giudice nei procedimenti volti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, siano depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art.360 cci).

Ciò significa che, in deroga a quanto avviene nel procedimento civile ordinario in cui permane la possibilità di depositare con modalità cartacee gli atti introduttivi, i procedimenti disciplinati dal codice della crisi saranno integralmente gestiti con modalità telematiche. La possibilità per tutte le parti del procedimento di poter consultare il fascicolo informatico contenente tutti gli atti e i documenti senza necessità di accesso in cancelleria dovrebbe ulteriormente favorire la celerità dello svolgimento della procedura.

Il codice della crisi estende poi anche all'esperto nominato dal curatore per la stima l'obbligo di deposito con modalità telematiche dell'elaborato peritale (art. 216 co.1 cci), elaborato che dovrà redigersi secondo le specifiche tecniche ministeriali analogamente a quanto avviene attualmente per i file XSD in uso ai curatori.

Sempre sul versante della redazione e del deposito degli atti, deve rilevarsi che il codice della crisi introduce l'obbligatorietà del deposito telematico anche di un provvedimento del Giudice, obbligatorietà sinora prevista solo per il decreto ingiuntivo.

L'art.131 cci dispone infatti che i mandati di pagamento siano sottoscritti dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale e trasmessi telematicamente al depositario delle somme riscosse dal Curatore: “nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Infine, nella prospettiva di aumentare la trasparenza nella gestione delle procedure e la possibilità di controllo dell'operato del curatore da parte degli organi a ciò deputati, il codice della crisi introduce l'obbligo in capo al curatore di tenere un registro informatico in cui debbono essere annotate le operazioni relative all'amministrazione, registro che non solo deve risultare consultabile telematicamente, ma che deve anche essere firmato digitalmente e munito di marca temporale con cadenza mensile: “in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici” (art. 136 co. 1 cci).

PEC degli organi delle procedure, comunicazione al registro delle imprese e conservazione dei messaggi PEC

Importante passaggio per l'attuazione del proposito di snellimento nel flusso di comunicazioni proprio delle procedure concorsuali è stato quello che ha imposto l'adozione e la pubblicizzazione –da parte degli organi della procedura- di un indirizzo PEC.

Entro dieci giorni dalla nomina gli organi delle procedure debbono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art.1 comma 19, punto 3, lett. b), l. 24 dicembre 2012, n. 228 che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 17 d.l. n. 179/2012): grazie a questa forma di pubblicità, chiunque è in condizione di stabilire agevolmente un contatto con gli organi della procedura individuando l'indirizzo PEC di riferimento tramite la semplice visura camerale della società.

La comunicazione è effettuata personalmente dal professionista nominato tramite le modalità della: “Comunicazione unica per la nascita delle imprese” (cfr. art. 9 d.l. n. 7/2007 convertito dalla l. 2 aprile 2007, n. 40) accessibile tramite il sito web del Registro delle imprese. Vale la pena ricordare che al Registro delle imprese il (solo) curatore deve altresì comunicare entro quindici giorni dall'accettazione i dati necessari per l'insinuazione al passivo (cfr. art. 29, comma 6, d.l. n. 70/2010 convertito dalla l. 20 luglio 2010, n. 122).

Solitamente, i professionisti comunicano -in realtà- un indirizzo PEC specificamente dedicato alla procedura per cui sono stati nominati. Ciò: da un lato, per individuare con precisione le comunicazioni riferite a una determinata procedura senza rischio di confusione con PEC personali del professionista o riferite ad altre procedure concorsuali gestite dal professionista; dall'altro, per consentire la conservazione di tutti i messaggi PEC relativi alla procedura inviati e ricevuti per tutto il periodo previsto dalla legge (ossia per tutta la durata della procedura e per i due anni posteriori alla definizione della stessa, cfr. art. 31-bis ultimo comma l.f. e art. 207, comma 4, l.fall. senza il rischio di superare il limite massimo di capienza della casella.

Le comunicazioni degli organi della procedura

Imposta l'adozione di un indirizzo PEC a carico dell'organo della procedura, il legislatore ha quindi previsto che questo sia utilizzato per tutte le comunicazioni di cui la legge (o il Giudice delegato) impone l'invio o la ricezione da parte degli organi della procedura.

Gli organi della procedura debbono, quindi, effettuare in favore di tutti coloro che sono individuati come potenziali creditori una prima comunicazione a mezzo posta elettronica certificata -se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (cfr. D.M. del MISE 19 marzo 2013 con cui viene disciplinata l'istituzione e il funzionamento del registro

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)- e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (art. 92 l.fall. nel fallimento, art. 171 l.fall. nel concordato – art. 104 co.2 cci-) in cui il destinatario è invitato a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata su cui intende ricevere le comunicazioni da parte della procedura, coll'espresso avvertimento che –in difetto- tutte le successive comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice che procede (art. 31-bis l. fall.). Una volta ricevuta tale comunicazione, i relativi destinatari sono tenuti a fornire l'indirizzo PEC presso cui vi sarà legale presunzione di conoscenza delle comunicazioni da parte degli organi della procedura di posta elettronica nei tempi e colle modalità proprie di ciascuna procedura. In caso di omessa comunicazione di detto indirizzo (ovvero di omessa comunicazione del mutamento dello stesso, art. 93, comma 3 n. 5, l. fall ovvero ancora di mancata consegna per cause imputabili al destinatario –art. 201 co.5 cci-, tutte le successive comunicazioni da parte degli organi della procedura vengono effettuate mediante deposito in cancelleria (art. 31-bis l.fall richiamato dalle disposizioni innanzi menzionate). Gli organi della procedura debbono rendere edotti i destinatari della prima comunicazione delle conseguenze appena illustrate in ordine all'omessa comunicazione della PEC.

Quanto al fallito, ove questi disponga di indirizzo PEC reperibile dal registro

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o fornisca comunque al curatore un indirizzo PEC è possibile effettuare valida comunicazione telematica anche nei suoi confronti nelle ipotesi di cui agli artt. 116 comma 3 e 129 comma 2 l. fall..

Con particolare riferimento al Curatore fallimentare è ora previsto che questi invii via PEC:

a) le comunicazioni in favore dei creditori e dei titolari di diritti sui beni che il giudice delegato pone suo carico (ex art. 31-bis l. fall.);

b) i rapporti riepilogativi semestrali (ex art. 33 comma 5 l. fall.);

c) il rendiconto finale con l'indicazione dell'udienza fissata per l'approvazione (art. 116 l. fall.);

d) il progetto di riparto parziale e quello finale del curatore (art. 110 comma 2 l. fall.);

e) il decreto che dispone non farsi luogo alla verifica del passivo (art. 102 l. fall.);

f) la proposta di concordato fallimentare (art. 125 comma 2 l. fall.);

g) il provvedimento del giudice delegato che prende atto dell'intervenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare, al proponente e ai creditori dissenzienti (art. 129 comma 2 l. fall.);

h) il ricorso teso ad ottenere l'esdebitazione e il relativo decreto di accoglimento (art. 143 l. fall.).

(segue): le novità del codice della crisi

Il codice della crisi mantiene fermo l'impianto delle comunicazioni a mezzo PEC già previste dalla legge fallimentare e implementa il ricorso a tale modalità di comunicazione nelle procedure che riguardano la soluzione della crisi per soggetti non fallibili.

Il codice –nella parte relativa ai principi di carattere processuale- introduce un'espressa disposizione che riguarda in generale le comunicazioni telematiche effettuate dagli organi previsti dalle diverse procedure.
Vengono così generalizzati: da un lato, l'onere dell'organo di munirsi di un domicilio digitale da utilizzare per le comunicazioni inerenti la procedura (art. 10 co.2 cci); dall'altro, la comunicazione a mezzo PEC come unica modalità di comunicazione possibile nei confronti di soggetti (anche professionisti) tenuti per legge a dotarsene. Il codice sanziona il mancato ottemperamento a tale obbligo con la previsione del deposito in cancelleria di tutti gli atti alla cui comunicazione le hanno diritto (art. 10 co.3 cci).

Il codice chiarisce, poi, che le spese per l'attivazione del domicilio digitale sono a carico della massa (art. 10 co.6 cci).

Su altro versante, il legislatore ha posto l'attenzione sulle procedure di sovraindebitamento -attualmente disciplinate dalla l. 3/2012- che prevedono un ricorso assai più blando alle potenzialità del PCT rispetto alla legge fallimentare, circostanza che ha comportato –nell'esperienza- rallentamenti nello svolgimento della procedura dovuti –in particolare- ai ben più lunghi tempi di perfezionamento delle comunicazioni per le vie ordinarie.

Al fine di ovviare a tale discrasia -essendo ormai dato normativo quello per cui le procedure che riguardano soggetti non fallibili costituiscono strumenti del codice della crisi- il legislatore ha previsto che -che nel comunicare proposta e piano del consumatore ai creditori- l'OCC inviti i destinatari a comunicare un indirizzo PEC presso cui effettuare le successive comunicazioni, in difetto del quale le stesse vengono effettuate in cancelleria (art. 70 co.2 e 3 cci).

Analoga disposizione circa l'obbligo di comunicare un indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni pena l'esecuzione delle stesse in cancelleria viene anche introdotto nell'ambito del concordato minore (art. 78 co.4 cci). A differenza di quanto ora disposto nell'attuale procedimento di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento viene poi previsto che l'unica modalità di espressione del voto sia quella a mezzo PEC.

Quanto alla liquidazione controllata –destinata a prendere il posto della procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter l.3/2012- la legge prevede –analogamente a quanto previsto per la liquidazione giudiziale- che la sentenza che ne dichiara l'apertura fissi un termine ai creditori per trasmettere tramite PEC la domanda di ammissione al passivo (o di restituzione o di rivendicazione), pena l'applicazione del disposto di cui all'art. 10 co.3 cci. Viene così eliminata la possibilità per il creditore di ricevere le comunicazioni tramite telefax ovvero tramite elezione di domicilio. Se il creditore era tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata e non ha ottemperato a tale obbligo la comunicazione della sentenza viene effettuata tramite deposito in cancelleria (art. 270 co.2 lett. d).

Per via del rimando espresso alla disciplina dell'art. 201 cci, i creditori dovranno quindi -nell'istanza di ammissione- indicare un indirizzo PEC a cui intendono ricevere le comunicazioni (art. 201 co.3 lett.d cci), in difetto del quale la comunicazione del progetto di stato passivo verrà effettuata in cancelleria (art. 273 cci).

La verifica dello stato passivo

Profondamente innovato a seguito delle novità del PCT in materia fallimentare è anche il procedimento di verifica dello stato passivo nel fallimento che è ora incentrato sulla comunicazione diretta fra creditori e curatore, senza il coinvolgimento della cancelleria fallimentare per la ricezione delle istanze di ammissione.

L'attuale testo dell'art.93 l. fall. prevede infatti che le domande di ammissione al passivo siano inviate direttamente all'indirizzo PEC comunicato dal curatore nell'ambito della comunicazione ex art.92 l. fall..

Unitamente alla domanda di ammissione al passivo, il creditore deve inviare –sempre per via telematica- anche tutta la documentazione a corredo, all'eccezione dei titoli di credito (art. 58 r.d. 21 dicembre 1936 –cd. legge assegni- e art. 66 r.d. 14 dicembre 1933, n.1669, - cd. legge cambiaria-) che dovranno in ogni caso essere depositati in originale nel fascicolo d'ufficio onde evitarne l'ulteriore circolazione. In siffatte ipotesi, tuttavia, il creditore può chiedere al Giudice la restituzione del titolo, previa annotazione dell'avvenuta proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte della cancelleria (art. 93 u.c. l.fall)

Il curatore riceve quindi direttamente da coloro che si assumono creditori del fallimento la PEC (che non deve essere necessariamente quella a cui l'istante chiede di ricevere le comunicazioni dalla procedura) coll'istanza di ammissione al passivo (redatta o nella forma del documento informatico sottoscritto con firma ex art. 21 comma 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 o nella forma del documento sottoscritto nella forma cartacea e poi scannerizzato ai sensi dell'art.22 del medesimo decreto legislativo) e la relativa documentazione e procede alla numerazione progressiva delle istanze di ammissione in ordine di ricezione, oltre che alla formazione del relativo elenco. La sanzione per la formulazione di istanza di ammissione al passivo con modalità differenti a quelle sancite dall'art.93 l.fall.(per esempio: tramite deposito in cancelleria) è quella dell'inammissibilità ovvero dell'irricevibilità: ad ogni modo, la pronuncia attiene al rito e non preclude la riproposizione dell'istanza colle modalità di legge senza la necessità di impugnazione ai sensi dell'art.98 l. fall..

Sulla scorta delle domande ricevute, il curatore forma il proprio progetto di stato passivo che provvede a depositare nei termini di cui all'art.95 l.f. unitamente alle istanze di ammissione e alla documentazione presentata a corredo, sempre tramite l'invio di PEC ai fini del loro caricamento nei registri del SIECIC ed essere quindi visionabili dal Giudice delegato -sempre in via telematica- tramite il sistema operativo denominato “Consolle del magistrato.

Nello stesso termine di quindici giorni antecedenti alla verifica dello stato passivo, il Curatore trasmette ai creditori istanti il progetto di stato passivo, ma non anche le istanze degli altri creditori e la documentazione a corredo. Posto che il sistema di gestione dei registri di cancelleria SIECIC non consente ancora la selezione degli atti del fascicolo da porre in visibilità agli utenti e non potendosi consentire ai creditori di accedere all'intero fascicolo fallimentare (tenuto conto dei limiti di cui all'art.90 l. fall.), il creditore interessato all'esame dell'istanza o della documentazione di altro creditore dovrà necessariamente farne richiesta al curatore ovvero accedere alla cancelleria per l'estrazione di copia previa autorizzazione del Giudice delegato.

Sempre al fine di sfruttare le potenzialità della tecnologia e del processo telematico per una migliore efficienza delle procedure concorsuali, il legislatore ha recentemente previsto che il Giudice delegato possa svolgere l'udienza di verifica dello stato passivo in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori (art. 95 co.3 l.f.). Una volta dichiarata l'esecutività dello stato passivo, il Curatore provvede a comunicare via PEC ai creditori istanti il relativo decreto avvisando della facoltà di proporre opposizione (art. 97 l.f.). È dalla comunicazione via PEC del curatore –e non dall'udienza di verifica dello stato passivo- che decorrono i termini per la proposizione di impugnazioni.

Il concordato preventivo

Anche nel concordato preventivo è stato implementato il ricorso alle modalità telematiche di comunicazione fra creditori e organo della procedura.

In particolare, il commissario giudiziario comunica a mezzo PEC, i seguenti atti:

a) la sua relazione particolareggiata ai creditori e alla proponente (art. 172 l. fall.);

b) la comunicazione ai creditori del procedimento aperto dal Tribunale per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 l. fall.);

c) la comunicazione ai creditori assenti dell'eventuale rinvio dell'adunanza dei creditori disposto dal giudice delegato (art. 178 l. fall.);

d) la comunicazione ai creditori dell'avvenuto mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario dopo la chiusura dell'adunanza (art. 179 comma 2 l. fall.);

e) i rapporti semestrali redatti dal liquidatore.

Il liquidatore giudiziale, nel concordato con cessione di beni, dal canto suo, invia al commissario – sempre via PEC - la propria relazione semestrale ex art.182 u.c. l. fall..

Si pone, poi, nel concordato preventivo il medesimo problema – già evidenziato per il procedimento di verifica dello stato passivo - di accesso da parte dei creditori a singoli atti del fascicolo d'ufficio per poter consapevolmente effettuare le valutazioni in ordine all'espressione di voto in sede di adunanza. I creditori debbono essere, infatti, messi in condizione di conoscere non solo la relazione ex art.172 l. fall. del commissario (che viene inviata a mezzo PEC), ma anche – di solito - le relazioni redatte dai consulenti nominati dal Tribunale per coadiuvare il commissario nelle proprie attività, oltre che della proposta di concordato e dell'attestazione.
Non può escludersi che il creditore possa avere interesse ad accedere anche alla documentazione depositata dalla proponente a corredo della propria proposta.

Salvo che il commissario non abbia stipulato contratto con gestionali privati che consentono il caricamento dei dati di interesse e l'accesso agli stessi tramite credenziali, il creditore interessato dovrà quindi chiedere la visione o l'estrazione di copia tramite accesso alla cancelleria ovvero tramite richiesta al commissario.

Le comunicazioni telematiche hanno, infine, inciso sulle modalità di espressione del voto in sede di adunanza dei creditori. La legge consente –infatti- ai creditori di far pervenire in cancelleria tramite PEC il proprio voto in ordine alla proposta di concordato entro venti giorni dall'adunanza.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la verifica dello stato passivo, è attualmente possibile lo svolgimento con modalità telematiche dell'adunanza dei creditori nel concordato preventivo (art. 175, comma 2, l.f.).

Nel codice della crisi –in cui non vi è più luogo per l'adunanza dei creditori- tutta la fase di voto del concordato è regolata tramite comunicazioni PEC (art. 107 cci).

Riferimenti normativi
  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
  • d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
  • art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179;
  • legge 24 dicembre 2012, n. 221;
  • d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
  • legge 19 ottobre 2017 n. 155.
Sommario