Il caso. La Corte d'Appello di Roma respingeva il ricorso proposto da un notaio contro la decisione emessa dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per il Lazio, la quale aveva negato l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 144, comma 1, legge notarile.
Contro tale provvedimento, il notaio propone ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della suddetta attenuante, considerato che egli, in relazione alle inadempienze fiscali addebitategli, aveva provveduto a riparare il danno prodotto corrispondendo quanto dovuto in base ad una sessantina di avvisi di pagamento notificati dall'Amministrazione finanziaria, tranne due (contestati dinanzi al giudice tributario).
Condotta premiale ai fini dell'applicazione dell'attenuante. La Suprema Corte rigetta il ricorso poiché infondato, richiamando la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente nel suo atto di impugnazione, la quale distingue tra “conseguenze dannose” del reato e riparazione del danno (da intendersi in senso patrimoniale).
Rilevata tale distinzione, la Cassazione evidenzia che nel caso concreto il notaio non è meritevole del beneficio del quale lamenta la mancata applicazione, visto che egli ha protratto la sua condotta illecita per circa tre anni nella piena consapevolezza della stessa, non ponendosi per questo motivo la scelta del Giudice di merito in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia. Il Giudice, infatti, non aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante in caso di adempimento (anche tardivo) di quanto dovuto dal ricorrente ma ha negato la stessa considerando la sua condotta complessiva, in ossequio al principio in base al quale «l'attenuante invocata non è compatibile con la rilevata sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero incapacità di attenersi alle norme». Tale principio è volto a garantire il prestigio della funzione professionale nonché dei clienti, dunque l'adempimento tardivo del ricorrente non può rilevare ai fini dell'applicazione dell'attenuante in oggetto, emergendo nel caso di specie (a causa della condotta illecita reiterata del notaio) non solo il profilo della “riparazione del danno” ma anche quello delle “conseguenze dannose” non patrimoniali a carico dei clienti e della categoria professionale di appartenenza del ricorrente.
Per questi motivi, i Giudici respingono il ricorso.
(Fonte: dirittoegiustizia.it)