Imposta di registro: parola alla Consulta per la rilevanza degli atti collegati

La Redazione
26 Settembre 2019

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 23549/2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 T.U. Registro – come risultante dagli interventi apportati dall'art. 1, comma 87, L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018 – nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso “prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23549/2019, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 d.P.R. n. 131/86, a seguito delle modifiche degli art. 1 c. 87 L. 205/2017 e art. 1 c. 1084 L. 145/2018, nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, "prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

Il dubbio sollevato dalla Suprema Corte riguarda il corretto esercizio della discrezionalità legislativa e la corretta applicazione del principio secondo cui le scelte del Legislatore non devono risultare irragionevoli o ingiustificate. In questo modo, prosegue la pronuncia nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale, si assisterebbe ad una duplice violazione: sia del principio della capacità contributiva, privilegiando l'applicazione della forma sulla sostanza: ciò, in contrasto con il principio cardine dell'intero sistema fiscale, che afferma la prevalenza della sostanza sulla forma; sia del principio di uguaglianza, tassando diversamente la medesima manifestazione economica.

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