L’omessa richiesta di un beneficio fiscale non è rimediabile con la dichiarazione integrativa
30 Settembre 2019
La dichiarazione integrativa deve essere presentata per correggere errori o per dar atto di omissioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Errori ed omissioni, quelli di cui all'art. 2, commi 8 e 8-bis, i quali non possono che essere quelli che si riferiscono a componenti positivi o negativi del reddito, già determinati nel loro ammontare e la cui esposizione od omissione comporterebbe una variazione del reddito imponibile. Ciò implica che l'omessa richiesta in dichiarazione di un'agevolazione fiscale (nella specie, Tremonti bis) non è contegno al quale può porsi rimedio con la dichiarazione integrativa, in quanto dichiarazione di volontà e non di scienza. |