La Suprema Corte conferma: l'onere della mediazione grava sull'opponente a decreto ingiuntivo
30 Settembre 2019
Il caso. La Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per mancato esperimento nel termine assegnato della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 5 cit. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sull'opponente e non sull'opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione. A parere del Collegio, la decisione della Corte risulta conforme al principio secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione spetta alla parte opponente posto che l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 deve essere inteso in conformità al principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. civ., n. 24629/2015).
Per tali ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
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