Onorari di avvocato: nulla la decisione monocratica anziché collegiale

Redazione scientifica
27 Settembre 2019

La controversia relativa alla liquidazione dell'onorario dell'avvocato può essere introdotta sia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (con conseguente procedimento sommario “speciale” di cui al combinato disposto dell'art. 14, 3 e 4 d.l.gs. n. 150/2011) oppure con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. In entrambi i casi la procedura resta soggetta alle regole procedimentali di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il cui secondo comma prevede una decisione collegiale.

Il caso. Un avvocato conveniva in giudizio due clienti chiedendo il compenso per l'attività professionale svolta a loro favore. Le convenute resistevano in giudizio affermando di aver già versato una cospicua somma all'avvocato, rilevando inoltre che egli non aveva prodotto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine. Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, disposto il mutamento di rito, accoglieva la domanda dell'avvocato, decisione confermata anche in sede di seconde cure. La Corte d'appello, in particolare, disattendeva la censura fondata sulla pretesa nullità della pronuncia impugnata perché emessa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, rilevando che l'appellato si era avvalso del procedimento sommario ex art. 702 c.p.c.
Le soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione.

Forme procedimentali. Il Collegio ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la controversia di cui all'art. 28 l. n. 794/1942, come sostituito appunto dal citato decreto legislativo, può essere introdotta sia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (con conseguente procedimento sommario “speciale” di cui al combinato disposto dell'art. 14, 3 e 4 d.l.gs. 150/2011 cit.) oppure con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ipotesi in cui l'opposizione deve essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e ss. c.p.c. Resta comunque esclusa la possibilità di introdurre l'azione con il rito di cognizione ordinaria e con quello del procedimento sommario ordinario codicistico. Aggiunge dunque la Corte che «la controversia di cui si tratta, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con il procedimento per decreto ingiuntivo, resta soggetta al rito indicato dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011», il cui secondo comma prevede che il tribunale decida in composizione collegiale.
Così ripercorso il contesto normativo, risulta evidente come il Tribunale di Udine sia incorso in errore decidendo in composizione monocratica, previo mutamento del rito introdotto con ricorso ex art. 702-bis in rito ordinario in ragione della complessità dell'istruttoria da compiere. La Corte d'appello avrebbe dunque dovuto emendare l'errore accogliendo il corrispondete motivo di gravame sollevato dalle appellanti circa la nullità della sentenza di primo grado, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 in tema di procedimento di liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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