Il rapporto fra la pronuncia d'incostituzionalità e la procura alle liti

26 Settembre 2019

La retroattività degli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità di una norma incontra il limite degli effetti che essa ha già irrevocabilmente prodotto: si tratta del limite dei “rapporti esauriti”, in base al quale l'efficacia retroattiva di tali sentenze non può travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici, ma si limiterà a coinvolgere i soli rapporti ancora pendenti.

La pronuncia d'incostituzionalità della norma che ne costituisce il presupposto, pertanto, coinvolge il contratto di patrocinio legale, che non è un rapporto esaurito, ma è ancora pendente. Tuttavia, la distinzione fra il detto contratto e la procura, che è un negozio unilaterale di rilievo processuale, con cui il professionista viene investito dello ius postulandi, fa sì che quest'ultima rimanga sostanzialmente insensibile alla sorte del primo. Pertanto, l'invalidità del contratto, se non è intervenuto un atto formale di revoca della procura, non si riverbera su di essa e dunque, non priva il difensore dello ius postulandi, così mantenendo salva l'attività processuale svolta, nell'interesse della parte, fino all'esaurimento del grado di giudizio (sentenza n. 15295/2014).

Il caso. La vicenda processuale trae origine dal giudizio instaurato da un medico nei confronti dell'ASL di appartenenza, per ottenere risarcimento del danno morale, scaturente da un fatto calunnioso, sulla base del quale era stato instaurato un procedimento penale a suo carico, dal quale era stato pienamente assolto. In primo grado tale pretesa era stata rigettata, con compensazione delle spese, mentre, in secondo grado, oltre a confermare la sentenza nel merito, la Corte d'appello aveva condannato alle spese l'attore ed appellante.
Nel corso del giudizio d'appello, inoltre, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo della legge regionale che conferiva all'Asl, la facoltà di conferire procura ad litem all'avvocatura della Giunta regionale. Ciò comportava l'annullamento, da parte del TAR, della delibera regionale con cui era stato conferito il mandato alle liti. A seguito della successiva di emanazione di una legge statale, che autorizzava gli uffici legali regionali a difendere gratuitamente gli enti dipendenti dalle regioni, veniva deliberato il conferimento di nuova procura speciale all'avvocatura regionale, per convalidare l'attività processuale precedentemente svolta, ma anche questa delibera veniva annullata dal TAR.
Avverso la sentenza di secondo grado, l'appellante proponeva ricorso, innanzi alla Corte di cassazione, mentre l'ente resistente si costituiva con procura speciale, rilasciata ad altro difensore, con l'intento di ratificare tutti i precedenti atti processuali.

Il limite dei “rapporti esauriti”. La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame, si concentra su due importanti questioni giuridiche: il limite di retroattività delle pronunce d'incostituzionalità ed il rapporto fra queste e la procura alle liti.
Per quanto riguarda la prima questione, la Suprema Corte ha precisato che la retroattività degli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità di una data norma incontra il limite degli effetti che quest'ultima abbia già irrevocabilmente prodotto: si tratta del cosiddetto limite dei “rapporti esauriti”, in base al quale l'efficacia di tali sentenze non può retroagire fino a travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici, ma si limiterà a coinvolgere solo i rapporti ancora pendenti. L'individuazione di tale limite è operata dal giudice, sulla scorta delle norme che, precludendo ogni ulteriore rimedio giurisdizionale, rendono definitivo un rapporto.

La distinzione fra la procura e il contratto di patrocinio. Il secondo aspetto sul quale è intervenuta la Corte di cassazione è il rapporto fra la pronuncia d'incostituzionalità e la procura alle liti.
Tale pronuncia produce senz'altro i suoi effetti nei confronti del contratto di patrocinio legale, che non è una situazione giuridica irrevocabile o esaurita, ma, al contrario, si deve ritenere un rapporto di lavoro pendente e in quanto tale, suscettibile di essere travolto dalla pronuncia d'incostituzionalità della norma, che ne costituiva il presupposto.
D'altra parte, va precisato che, nei contratti con prestazioni continuate, pur mantenendosi fermo il diritto di ripetere la prestazione effettuata, in ragione dell'accertamento della nullità, la parte che ha già usufruito di una prestazione non può pretendere la restituzione del corrispettivo versato, poiché ciò provocherebbe un suo ingiustificato arricchimento, in danno della controparte (sentenza n. 3971/2019).
Tuttavia, la distinzione fra il contratto di patrocinio, i cui effetti sono circoscritti al solo ambito contrattuale e la procura, che è un negozio unilaterale di rilievo processuale, con cui si conferisce al professionista lo ius postulandi, fa sì che essa rimanga sostanzialmente insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, per cui, l'invalidità del primo, se non interviene un atto formale di revoca della procura, non si riverbera su quest'ultima e non priva il difensore dello ius postulandi: così facendo, dunque, mantiene salva l'attività processuale svolta, fino all'esaurimento del grado di giudizio (sentenza n. 15295/2014).

La condanna alle spese. La Corte di cassazione, sulla scorta del detto principio, ha infine chiarito che la salvezza dell'attività processuale svolta dal difensore della parte, in forza di procura non revocata, seppur decaduto dall'incarico professionale, determina la condanna alle spese, ex art. 91 c.p.c., della parte soccombente, non potendosi ceto equiparare detta situazione a quella della parte contumace vittoriosa, alla quale non spetta il rimborso delle spese del giudizio, dal momento che essa non ha posto in essere alcuna attività processuale (sentenze n. 16174/2018 e n. 17432/2011).

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.