Mansioni superiori e indennità di buonuscita
30 Settembre 2019
Pubblico impiego: il lavoratore che per lungo tempo, e fino al pensionamento, ha svolto mansioni dirigenziali,senza tuttavia possedere la relativa qualifica, ha diritto di chiedere che l' indennità di buonuscita sia determinata sulla base della retribuzione dirigenziale percepita al momento della cessazione del rapporto?
In forza di quanto disposto all'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, l'esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, derivandone unicamente il diritto al trattamento economico corrispondente.
Quest'ultimo, tuttavia, non rientra nella nozione di "stipendio" costituente la base di calcolo dell'indennità di buonuscita, dovendo esso intendersi come trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza, con l'esclusione di altri emulamenti, seppur erogati con continuità e a scadenza fissa, qualora questi non rientrino nella tassativa elencazione di cui agli artt. 3 e 38, d.P.R. n. 1032 del 1973.
Diversamente opinando si avrebbe una sostanziale elusione dell'art. 52 prefato, realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento.
Cfr.: Cass., sez. lav., 3 settembre 2019, n. 22011; Cass., sez. un., 6 maggio 2013, n. 10413.
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