Sull'(in-)ammissibilità della cd. sospensione parziale soggettiva del processo esecutivoFonte: Trib. Terni , 11 luglio 2019
01 Ottobre 2019
Massima
Il giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione del processo esecutivo limitatamente alla posizione di uno dei creditori purché ciò risponda a un'esigenza concreta ed attuale del debitore opponente. Il caso
A seguito dell'intervento proposto da un creditore in sede esecutiva, uno dei debitori esecutati proponeva opposizione all'esecuzione, chiedendo che fosse parzialmente sospesa l'esecuzione in relazione alla sola pretesa avanzata dal creditore interveniente.
La questione
Prima di esaminare nel merito la richiesta cautelare avanzata dal debitore esecutato, il giudice dell'esecuzione si è quindi soffermato sul profilo dell'ammissibilità della sospensione del processo esecutivo limitatamente alla posizione di uno solo dei creditori (cd. sospensione parziale soggettiva). Le soluzioni giuridiche
Il tribunale ternano ha risolto in senso positivo la questione sopra indicata, ritenendo che, in linea teorica, sia ammissibile la sospensione del processo esecutivo limitatamente alla posizione di uno dei creditori. A sostegno della propria decisione sul punto, il giudice dell'esecuzione ha innanzitutto premesso che, almeno a giudicare dalle pronunce edite, la questione sopra enucleata non risulta essere stata ancora affrontata dalla giurisprudenza, mentre essa è dibattuta in dottrina: da parte di alcuni si sostiene, infatti, che tale tipologia di sospensione non sarebbe ammessa in quanto, per un verso, essa non è testualmente prevista dall'art. 624 c.p.c. e, per altro verso, è inutile, dovendo normalmente il processo esecutivo proseguire con la vendita dei beni e potendo le questioni inerenti il diritto a partecipare alla distribuzione da parte dei singoli creditori trovare adeguata tutela in sede distributiva, essendo consentito al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata. Tuttavia, secondo il tribunale di Terni, operando un'interpretazione dell'art. 624 c.p.c. costituzionalmente orientata, non si potrebbe negare tutela al debitore che manifesti un interesse concreto ed attuale ad ottenere la sospensione del processo esecutivo limitatamente alla posizione di uno solo dei creditori. Ad esempio, secondo il giudice dell'esecuzione, tale interesse sarebbe ravvisabile nel caso in cui l'esclusione o meno dell'intervento del creditore a seguito della sospensione parziale del processo esecutivo incida sulla somma da sostituire ai beni pignorati per ottenerne la liberazione in sede di conversione del pignoramento o, ancor prima, come nel caso di specie, sull'ammissibilità stessa dell'istanza di conversione, atteso che, ove si ritenesse la sospensione parziale inammissibile, il debitore sarebbe costretto a versare una somma notevolmente più elevata e potenzialmente non dovuta. Osservazioni
La soluzione offerta dalla pronuncia in commento alla questione della sospensione parziale soggettiva del processo esecutivo non appare condivisibile (nel senso dell'ammissibilità, v. invece Soldi). Innanzitutto, merita osservare che tale tipologia di sospensione non è ammessa da alcuna norma di legge né può essere configurata come un semplice minus della sospensione del processo esecutivo, che costituisce una oggettivizzazione dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio. Inoltre, essa non può essere assimilata né alla sospensione parziale del titolo esecutivo (che si basa su altri presupposti: si veda, ad esempio, l'art. 615, comma 1, c.p.c., che fa riferimento al principio di non contestazione) né alla sospensione parziale oggettiva, la quale ultima è prevista dalla legge: ogni aggressione a un bene del debitore costituisce un processo esecutivo a sé stante, che viene eventualmente trattato congiuntamente ad un altro soltanto per ragioni di economia processuale e, quindi, la sospensione dell'esecuzione su un bene (ad esempio, in quanto impignorabile) non costituisce una deviazione rispetto al modello di cui agli artt. 615 e 623 ss. c.p.c. (Crivelli). A ciò si aggiunga che, anche a voler forzare il testo delle norme appena richiamate, ammettendo, quindi, per mera ipotesi, la sospensione parziale soggettiva del processo esecutivo, si avrebbero risvolti pratici estremamente problematici. Si pensi, innanzitutto, ai riflessi della sospensione parziale sulla fase della distribuzione del ricavato: le somme oggetto del credito vantato dal soggetto la cui posizione sia stata “congelata” a seguito della sospensione parziale del processo esecutivo dovranno essere accantonate ovvero si deve ritenere che sia del tutto inibita la distribuzione del ricavato fino alla definizione dell'opposizione? E, ancora, ci si deve domandare cosa accade in caso di sospensione parziale soggettiva in relazione al disposto di cui all'art.624, comma 3, c.p.c. (estinzione del processo per mancata introduzione del giudizio di merito ex art.616 c.p.c.), là dove il creditore intervenuto, le cui facoltà siano state “sospese”, non introduca nel termine di legge il giudizio di merito. Certamente non si potrà avere l'estinzione del processo esecutivo, pur prevista dalla disposizione, stante il principio di oggettivizzazione del pignoramento stesso, né si potrà ritenere onerato l'altro creditore di introdurre il giudizio stesso, visto che per lui il processo continua e che le questioni relative a quel giudizio riguardano esclusivamente i rapporti fra debitore e creditore diverso da colui che ormai procede, attenendo fra l'altro ad aspetti che possono solo portare ad una caducazione successiva del titolo (Crivelli). In conclusione, si deve peraltro osservare che, nella fattispecie concreta esaminata dal tribunale di Terni, una volta negata sulla base delle considerazioni sopra esposte la richiesta di sospensione avanzata dal debitore in relazione alla posizione del creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto comunque disporre la conversione del pignoramento sulla base del solo valore delle somme vantate dal creditore procedente atteso che, almeno secondo un orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la somma oggetto di conversione non deve comprendere il valore dei crediti vantati in sede di intervento (non titolato) e che siano stati contestati dall'esecutato (Capponi, L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV legislatura, in Riv. esec. forz., 2006, 32; in tal senso cfr., da ultimo, Cass. civ., 26 marzo 2015, n. 6086, secondo cui, ai fini della quantificazione della somma da versare a seguito della conversione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione deve valutare la «stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti»). |