Patrocinio a spese dello Stato: l'erario deve anticipare onorari di consulenti, notai e custodi
01 Ottobre 2019
La norma censurata. L'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, comma 1 e 36 Cost. Secondo il giudice a quo la previsione sarebbe irragionevole perché si fonderebbe sul principio, confermato dal diritto vivente, per cui i consulenti tecnici del giudice debbono lavorare gratuitamente nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il diritto al compenso per il lavoro svolto.
Difetto di ragionevolezza. Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, la Consulta ha ritenuto fondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di ragionevolezza sottolineando che la norma censurata si rivela viziata proprio perché «in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |