Patrocinio a spese dello Stato: l'erario deve anticipare onorari di consulenti, notai e custodi

Redazione scientifica
01 Ottobre 2019

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti consulenti, notai e custodi in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario.

La norma censurata. L'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, comma 1 e 36 Cost. Secondo il giudice a quo la previsione sarebbe irragionevole perché si fonderebbe sul principio, confermato dal diritto vivente, per cui i consulenti tecnici del giudice debbono lavorare gratuitamente nel caso in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano altri soggetti sui quali possa farsi gravare il diritto al compenso per il lavoro svolto.

Difetto di ragionevolezza. Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, la Consulta ha ritenuto fondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di ragionevolezza sottolineando che la norma censurata si rivela viziata proprio perché «in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente».
In tal senso, come si legge nel comunicato diffuso dalla Corte, «di un parziale mutamento di indirizzo rispetto al precedente che aveva portato al rigetto di altre censure nei confronti della norma oggi dichiarata incostituzionale, ma l'impianto della motivazione è coerente con la pregressa giurisprudenza che aveva escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell'indigente potessero gravare su alcune categorie professionali. La novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità dell'applicazione dell'istituto della “prenotazione a debito”, che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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