Idoneità della notifica a mezzo PEC della sentenza del giudice di pace ai fini della decorrenza del termine breve

02 Ottobre 2019

La notifica della sentenza del Giudice di pace effettuata a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello pur non essendo stata estratta dal fascicolo informatico, dato che allo stato attuale l'ufficio del giudice di pace non è stato ancora telematizzato. Al difensore è riconosciuto, infatti, il potere di attestare nella relata di notifica la conformità degli allegati informatici all'originale analogico.
Massima

La sentenza emessa da un Giudice di pace, ufficio presso cui non è ancora stato attivato il Processo Civile Telematico, può essere validamente notificata via PEC, dato che, anche se non esiste materialmente un fascicolo informatico da cui estrarre il provvedimento, il provvedimento può essere rilasciato in copia conforme dalla cancelleria e, poi, in un momento successivo, allegato al messaggio PEC e attestato conforme dal difensore notificante. Ne discende che la notifica della sentenza a mezzo pec è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello.

Il caso

Il Giudice di pace di Pesaro ha rigettato la domanda di responsabilità professionale proposta da un cliente nei confronti di un avvocato per pretesa negligenza di quest'ultimo nello svolgimento dell'incarico professionale ad esso conferito dall'attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dal legale per il riconoscimento e la conseguente condanna della parte attrice al pagamento dei compensi professionali ad esso spettanti per l'attività svolta.

La sentenza del Giudice di pace veniva notificata dal legale vittorioso a mezzo pec.

Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l'originaria attrice, mentre l'appellato, nel costituirsi nel giudizio, contestava la tardività del gravame in quanto proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

La sentenza del Giudice di pace veniva riformata dal Tribunale, quale giudice di appello, il quale, non ritenendo tardivo l'appello, riconosceva la responsabilità professionale del legale con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno in favore della cliente.

Pertanto, il legale proponeva ricorso per Cassazione insistendo sulla tardività e conseguente inammissibilità dell'appello proposto.

La cliente con il controricorso rilevava che la notifica della sentenza di primo grado a mezzo pec non era idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello in quanto il difensore non aveva il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza, per cui l'appello non era tardivo essendo stato proposto prima della scadenza del termine lungo.

La questione

Ci si chiede se la notifica a mezzo pec della sentenza del Giudice di pace sia idonea a far decorrere il termine breve per proporre appello oppure, non essendo ancora l'ufficio del Giudice di pace telematico e non avendo il difensore il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza, occorra procedere con la modalità tradizionale, ovvero con la notifica cartacea.

Le soluzioni giuridiche

La terza sezione della Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto fondato il ricorso e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha dichiarato la tardività dell'appello con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza d primo grado.

La Corte di cassazione ha ribadito che l'art. 18 del d.m. n. 44/2011, come modificato dall'art. 1 del d.m. n. 48/2013, stabilisce che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994, «allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici» (comma 1) e che «l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica, a norma dell'art. 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53» (comma 4); l'art. 3-bis della l. n. 53/1994 prevede (al comma 2) che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012; tale ultima norma stabilisce (al comma 3) che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

In relazione al caso di specie, poi, ha rilevato che: 1) la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, è stata notificata all'indirizzo PEC del difensore completa di attestazione di conformità all'originale, oltreché di formula esecutiva rilasciata dal cancelliere dell'Ufficio del Giudice di pace di Pesaro; 2) la relazione di notifica contiene l'attestazione di conformità all'originale effettuata dal notificante per cui tale notifica risulta conforme alle norme sopra richiamate, dato che il documento trasmesso in via telematica è stato estratto dall'originale analogico ed è stato attestato conforme all'originale nella relazione di notificazione; 3) non risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza da cui è stato estratto il documento informatico per immagine al suo originale, poiché tale attestazione risulta compiuta dal cancelliere addetto all'ufficio del Giudice di pace.

La notifica della sentenza deve, dunque, ritenersi ritualmente effettuata, in data 15.9.2015, ed in grado di far decorrere il termine breve di impugnazione, per cui l'appello notificato il 22.10.2015 risulta tardivo.

Ne discende che non può ritenersi che la sentenza emessa da un Giudice di pace, presso cui non è ancora stato attivato il Processo Civile Telematico, non sia notificabile via PEC in linea assoluta, poiché, se è pur vero che non esiste materialmente un fascicolo informatico da cui estrarre il provvedimento, è, altresì, incontestabile che il provvedimento possa essere rilasciato in copia conforme dalla cancelleria e, poi, in un momento successivo, allegato al messaggio PEC e attestato conforme dal difensore notificante.

Appare chiaro, però, che la norma a cui riferirsi non sarà quella contenuta nel decreto legge n. 179/2012 che, in effetti, si riferisce all'estrazione diretta di provvedimenti dal fascicolo informatico, ma quella di cui all'art. 3-bis della Legge 53/1994 che consente genericamente all'avvocato di attestare la conformità degli atti che si appresta a notificare in allegato.

Osservazioni

Anche se presso gli uffici giudiziari del Giudice di pace non è ancora in vigore l'utilizzo in toto del processo civile telematico, per cui non è possibile effettuare il deposito telematico degli atti, vi sono una serie di attività che possono essere effettuate con modalità telematica: si tratta della notificazione dell'atto di citazione e della sentenza a mezzo pec.

In particolare, in caso di notifica dell'atto di citazione, non potendo effettuarsi il deposito telematico delle notifiche e degli atti, è previsto che l'avvocato estragga copie analogiche degli originali informatici in suo possesso e ne attesti la conformità depositando gli atti richiesti in cancelleria al momento dell'iscrizione a ruolo.

Per quanto concerne la notifica della sentenza emessa dal Giudice di pace, si precisa che non essendo possibile estrarne copia dal fascicolo informatico, l'avvocato può chiedere la copia in cancelleria e successivamente procedere alla notifica a mezzo pec della stessa. Precisamente, l'avvocato provvederà a notificare una copia per immagine ottenuta tramite la scansione della copia cartacea munita della conformità all'originale depositato in cancelleria.

L'art. 3-bis della l. n. 53/1994 prevede che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Quindi, sarà sufficiente che l'avvocato inserisca l'attestazione di conformità nella relata di notifica. La notifica della sentenza, effettuata secondo le specifiche tecniche vigenti, è chiaramente idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello, a nulla rilevando che si tratti di sentenza non estratta dal fascicolo informatico perché proveniente da un ufficio non telematizzato. Ben può, infatti, il difensore attestare la conformità della copia informatica alla copia analogica conforme all'originale in suo possesso, così come precedentemente precisato.

Al riguardo è possibile richiamare il principio sancito dalla Corte di cassazione secondo la quale «la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC ex art. 3-bis della legge n. 53/1994 è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazionenei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità» ex art. 16-undecies del citato d.l. n.179/2012 (Cass. civ., n. 16783/2018 e Cass. civ., n. 21597/2017).

Guida all'approfondimento
  • Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015;
  • Caprio, Copia informatica di atti e documenti, in www.Ilprocessocivile.it, 2018;
  • Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2015.

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