Modalità e condizioni di emissione delle categorie di quote

Francesca Maria Bava
02 Ottobre 2019

Secondo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 172), in mancanza di diversa disposizione statutaria, l'emissione di una nuova categoria di quote ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, può essere deliberata con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

Secondo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 172), in mancanza di diversa disposizione statutaria, l'emissione di una nuova categoria di quote ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, può essere deliberata con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

Infatti, diversamente dall'ipotesi di introduzione o modificazione di diritti particolari di cui all'art. 2468 c.c. ove si configura una deroga al principio di uguaglianza, l'emissione di categorie di quote può avvenire nel rispetto del principio di parità di trattamento. Tale principio risulta osservato in caso di aumento di capitale offerto in opzione a tutti i soci e in caso di conversione obbligatoria o facoltativa di una parte proporzionale delle quote sociali preesistenti.

Lo stesso Consiglio Notarile di Milano ipotizza, in tali ipotesi, un'applicazione estensiva dell'art. 2473, comma 1, c.c. riconoscendo un possibile diritto di recesso ai soci dissenzienti che, con l'emissione delle quote di categoria, si vedono indirettamente modificati i propri diritti.

In ogni caso, poi, laddove la suddetta emissione comporti pregiudizio ai diritti particolari già attribuiti ad altri soci, occorrerà il consenso di questi, salvo che sia prevista statutariamente la loro modificabilità a maggioranza ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c., così come sarà necessaria, qualora risulti un pregiudizio ai diritti di una categoria di quote preesistenti, la delibera dell'assemblea speciale, per cui si rinvia a quanto affermato dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 177).

L'emissione, invece, di una nuova categoria di quote mediante aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione o mediante conversione obbligatoria o facoltativa di una parte non proporzionale delle quote già esistenti richiederà il consenso unanime di tutti i soci (o per lo meno dei soci pregiudicati) in quanto in tal caso il principio di parità di trattamento non risulta essere rispettato.

Il Comitato Notarile del Triveneto (massima I.N.5), infine, ha affermato che la società – salvo diversa previsione statutaria - non è obbligata in sede di delibera di aumento di capitale ad emettere quote della stessa categoria di quelle preesistenti né, in caso di emissione di quote di più categorie, ad offrirle ai soci della stessa categoria, non sussistendo alcun principio di prossimità (sancito, invece, in tema di azioni di risparmio all'art. 145, comma 8, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

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