Trasferimento nella medesima unità produttiva del lavoratore che assiste un familiare disabile
02 Ottobre 2019
Il lavoratore che assiste un familiare disabile può essere trasferito in un diverso ufficio della medesima unità produttiva, qualora lo spostamento non sia tale da pregiudicarne in concreto le capacità di assistenza?
In merito al trasferimento del lavoratore il quale presta con continuità assistenza ad un familiare disabile convivente, la Corte di cassazione ha espresso il principio di diritto secondo il quale il divieto di modifica della sede lavorativa, ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), l. n.183 del 2010) deve ritenersi operante ogniqualvolta muti in modo definitivo il luogo geografico di esecuzione della prestazione. Ne consegue l'impossibilità di una valutazione giudiziale circa la maggiore o minore incisività del trasferimento sulla effettiva capacità di assistenza.
Il divieto opera, pertanto, anche nell'ambito della medesima unità produttiva. La lettera della disposizione summenzionata, infatti, fa riferimento alla sede di lavoro e tale nozione non può ritenersi corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103, c.c., sicché sarà vietato il mutamento della sede lavorativa anche ove esso avvenga nell'ambito di uffici ricompresi nella medesima unità ma dislocati in luoghi diversi.
Cfr.: Cass., sez. lav., 23 agosto 2019, n. 21670; Cass., sez. lav., 12 ottobre 2017, n. 24015.
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