La tardiva denuncia del sinistro fa venir meno il diritto all’indennizzo?

Redazione Scientifica
02 Ottobre 2019

In tema di assicurazione contro i danni, laddove l'assicurato non osservi l'obbligo di dare avviso del sinistro secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, la garanzia assicurativa non viene meno di per sé occorrendo a tal fine accertare se tale inosservanza abbia carattere doloso o colposo.

Il caso. Il Tribunale di Torino aveva confermato il rigetto della domanda avanzata da una Carrozzeria, in qualità di cessionaria del credito, diretta ad ottenere dalla compagnia assicurativa l'indennizzo corrispondente alla fattura emessa per le riparazioni effettuate sull'auto di proprietà della cedente a seguito dei danni riportati per una violenta grandinata. La decisione di prime cure era fondata sull'affermazione per cui l'evento non si era verificato durante il periodo di copertura assicurativa, mentre il giudice dell'appello, pur avendo confermato che la data del sinistro era compresa in quella di operatività della polizza, aveva respinto la domanda ritenendo che l'assicurata aveva tardato la denuncia oltre il termine previsto dalla legge. La Carrozzeria ha impugnata la decisione dinanzi alla Suprema Corte.

Riduzione dell'indennizzo. Per quanto d'interesse, risulta fondata la deduzione secondo cui, posto che l'assicurata non aveva rispettato il termine decadenziale stabilità dalle condizioni generali di assicurazione, l'indennizzo doveva soltanto essere ridotto e non escluso, risultando dunque violati gli artt. 1913 e 1915 c.c.
L'art. 1913 c.c. prevede che l'assicurato dia avviso del sinistro all'assicuratore entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, mentre l'altra norma citata (art. 1915 c.c.) sancisce la perdita del diritto all'indennità laddove l'assicurato dolosamente non adempia all'obbligo di avviso, mentre in caso di colpevole omissione, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato tali norme omettendo di verificare la sussistenza del dolo necessario per la perdita totale dell'indennità, anche in relazione alla ripartizione degli oneri probatori sul tema.
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso cristallizzando il principio secondo cui «in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza non può implicare di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.». Deve inoltre essere aggiunto che l'onere di provare la natura, dolosa o colposa, dell'inadempimento spetta all'assicuratore: nel caso di cui al comma 1 dell'art. 1915 c.c. dovrà essere dimostrato il fine fraudolento dell'assicurato, mentre nell'ipotesi di cui al comma successivo deve essere dimostrato che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo di avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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