Validità della notifica del verbale stradale a cittadino residente in Germania: a decidere saranno le Sezioni Unite
03 Ottobre 2019
Il caso. L'opponente contestava avanti al GdP di Firenze il verbale afferente la contravvenzione stradale della Polizia Municipale. In particolare per l'opponente sussistevano vari vizi che comportavano l'annullamento di tale atto impugnato, come l'inesistenza della sua notifica presso la sua residenza in Germania. Il Tribunale adito in secondo grado dichiarava la notificazione, eseguita a mezzo posta, nulla ma non inesistente, poiché comunque aveva raggiunto il suo scopo con la conseguente sanatoria e la tardività della svolta opposizione.
Inesistenza o nullità della notificazione all'estero? Con riferimento al tema della inesistenza o nullità della notificazione, occorre ribadire che una delle ipotesi di inesistenza risulta esserci quando la notifica venga effettuata da parte di un soggetto non legittimato, come nella specie il soggetto incaricato dal Comune di Firenze invece che l'Autorità centrale dello Stato in cui il cittadino è residente. Ma, posto che, il Regolamento europeo n. 1393/2007 amplia anche agli atti stragiudiziali l'applicabilità della notifica per gli atti giudiziari, la Corte ha ritenuto che tale disciplina regolamentare trovasse applicazione anche per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione stradale. Tuttavia, tale disposizione non soddisfa dato che il regolamento esclude dal proprio campo di applicazione la materia fiscale, doganale o amministrativa: sembrerebbe dunque applicarsi al caso in esame la citata Convenzione internazionale (quella di Strasburgo), in virtù della quale la Repubblica Federale di Germania non consente l'invio degli atti a mezzo posta ma esclusivamente la notifica tramite l'Autorità centrale.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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