Validità della notifica del verbale stradale a cittadino residente in Germania: a decidere saranno le Sezioni Unite

Redazione scientifica
03 Ottobre 2019

Il Regolamento europeo n. 1393/2007 amplia agli atti stragiudiziali l'applicabilità della notifica prevista per gli atti giudiziari. Tuttavia tale normativa esclude dal proprio campo di applicazione la materia fiscale, doganale o amministrativa. Quale disciplina applicare, quindi, per la notifica di un verbale di contestazione di infrazione stradale? La parola spetterà alle Sezioni Unite.

Il caso. L'opponente contestava avanti al GdP di Firenze il verbale afferente la contravvenzione stradale della Polizia Municipale. In particolare per l'opponente sussistevano vari vizi che comportavano l'annullamento di tale atto impugnato, come l'inesistenza della sua notifica presso la sua residenza in Germania. Il Tribunale adito in secondo grado dichiarava la notificazione, eseguita a mezzo posta, nulla ma non inesistente, poiché comunque aveva raggiunto il suo scopo con la conseguente sanatoria e la tardività della svolta opposizione.
Così il cittadino tedesco propone ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 142, comma 2, c.p.c. e dell'art. 10, comma 1, Cost. in quanto il tribunale ha equiparato la disciplina in tema di notificazione degli atti di natura amministrativa, posta da Convenzione internazionale, a quella interna, mentre in realtà la disciplina convenzionale prevale su quella omologa interna. Ed inoltre si lamenta violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. poiché il Giudice fiorentino ha ritenuto la notifica nulla anziché inesistente.

Inesistenza o nullità della notificazione all'estero? Con riferimento al tema della inesistenza o nullità della notificazione, occorre ribadire che una delle ipotesi di inesistenza risulta esserci quando la notifica venga effettuata da parte di un soggetto non legittimato, come nella specie il soggetto incaricato dal Comune di Firenze invece che l'Autorità centrale dello Stato in cui il cittadino è residente. Ma, posto che, il Regolamento europeo n. 1393/2007 amplia anche agli atti stragiudiziali l'applicabilità della notifica per gli atti giudiziari, la Corte ha ritenuto che tale disciplina regolamentare trovasse applicazione anche per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione stradale. Tuttavia, tale disposizione non soddisfa dato che il regolamento esclude dal proprio campo di applicazione la materia fiscale, doganale o amministrativa: sembrerebbe dunque applicarsi al caso in esame la citata Convenzione internazionale (quella di Strasburgo), in virtù della quale la Repubblica Federale di Germania non consente l'invio degli atti a mezzo posta ma esclusivamente la notifica tramite l'Autorità centrale.
Cosa fare allora? Per rispondere alla domanda è necessario che la suddetta questione sia sottoposta all'esame e conseguente decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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