Differenza tra licenziamento per superamento del periodo di comporto e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica
03 Ottobre 2019
Sussiste un'ontologica diversità fra licenziamento per superamento del periodo di comporto ex art. 2110, c.c., e licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “l'art. 24 del CCNL 1° settembre 1995 per il personale non dirigenziale del comparto sanità si interpreta nel senso che, in caso di assenza per infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, il periodo di conservazione del posto di lavoro è quello stesso previsto, per sommatoria, dai commi 1 e 2 dell'art. 23 in relazione alle assenze per malattia e va calcolato con le medesime modalità stabilite dalla disposizione contrattuale alla quale l'art. 24 rinvia. Il comma 6 dell'art. 23, applicabile ex art. 24 comma 2 una volta decorso il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, disciplina due distinte causali di recesso e, pertanto, non richiede, in caso di maturazione del comporto, che il dipendente sia anche inidoneo ad ogni proficuo lavoro, perchè il licenziamento riconducibile alla previsione dell'art. 2110, c.c., va tenuto distinto da quello per sopravvenuta inidoneità fisica”. |