Il Governo approva il decreto attuativo della V Direttiva Antiriciclaggio

La Redazione
04 Ottobre 2019

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 7 del 3 ottobre, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della Direttiva 2018/843/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (la c.d. V Direttiva Antiriciclaggio).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 7 del 3 ottobre, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della Direttiva 2018/843/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (la c.d. V Direttiva Antiriciclaggio).

Il decreto introduce modifiche e integrazioni ai decreti legislativi n. 90/2017 e n. 92/2017, attuativi della precedente Direttiva 2015/849/UE (la c.d. IV Direttiva: si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale), che impattano in maniera sostanziale sul d.lgs. n. 231/2007.

La nuova disciplina prevede, tra le altre cose, un ampliamento dei soggetti obbligati: in particolare, tra le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio vengono ricomprese anche le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo).

Inoltre, il decreto individua misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare, in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi; introduce una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.

Prevista anche la possibilità di stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

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