Attestato ex art. 54 regolamento CE n. 44/2001 e sindacato del giudice dello Stato membro richiesto
04 Ottobre 2019
Massima
La produzione, nel giudizio sull'exequatur, dell'attestato rilasciato, ai sensi degli articoli 54 e 55 del regolamento CE n. 44/01, dall'autorità dello Stato d'origine non preclude al giudice dello Stato richiesto il compimento di una valutazione autonoma degli elementi di prova, sì da verificare se il convenuto contumace abbia ricevuto la notifica della domanda giudiziale con modalità tali da consentirgli di svolgere le proprie difese. Il caso
Tizio e Caio, titolari, sulla base di una sentenza tedesca pronunciata nella contumacia del convenuto, di un credito alimentare nei confronti di Sempronio chiedono ed ottengono dalla Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano il decreto ex art. 41 del regolamento CE n. 44/2001 che dichiara l'esecutività della sentenza tedesca. Sempronio propone opposizione avverso tale decreto lamentando la mancata conoscenza del procedimento svoltosi in Germania e la applicazione non corretta della normativa relativa al caso di specie. Avverso la decisione di rigetto dell'opposizione Sempronio propone ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) la corte territoriale avrebbe violato l'art. 19 del regolamento CE n. 1348/00 poiché avrebbe erroneamente ritenuto che le notifiche dell'atto introduttivo del giudizio, della citazione integrativa e della sentenza contumaciale (notifiche eseguite, secondo la legge tedesca, direttamente a mezzo posta) sarebbero avvenute ai sensi dell'art. 19, lett. a) di tale regolamento (quindi, nelle «forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione»), pur risultando le notifiche in realtà perfezionate ai sensi della lettera b) del medesimo articolo; 2) violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 54 e 55 del regolamento CE n. 44/2001, atteso che la Corte di Appello avrebbe ritenuto regolare la procedura di notifica e l'intero giudizio di riconoscimento della sentenza contumaciale straniera sulla base della mera produzione dell'attestato disciplinato agli artt. 54 e 55 del regolamento n. 44/2001, pur consistendo, in realtà, tale attestato nel diverso «estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale mediante il modulo di cui all'allegato I» previsto dall'art. 20, comma 1, lett. b) del regolamento CE n. 4/2009 rilasciato dal Tribunale tedesco che aveva ritenuto applicabile la disciplina del “titolo giudiziario europeo” che, in caso di decisione emessa da uno Stato vincolato dal protocollo dell'Aja del 2007, prescinde da un formale riconoscimento giudiziario. La questione
Qual è la funzione dell'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 54, regolamento CE 44/2001? Quali sono i poteri del giudice dello Stato richiesto dell'esecuzione di una decisione a fronte delle risultanze di tale attestato? Esiste una fungibilità tra l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 54, regolamento CE n. 44/2001 e l'attestato contemplato dal regolamento CE n. 4/2009?
Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione nel rigettare il ricorso, dichiara il primo motivo in parte inammissibile (perché relativo a profili non sottoposti al giudice del merito) e, in parte, infondato. A tale ultimo riguardo la Suprema Corte osserva che, nel sistema del diritto uniforme europeo, improntato al principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, il giudice adito dalla parte che ha ottenuto il titolo in altro Stato membro rimette la regolamentazione della situazione all'accertamento operato nello Stato straniero che, presuntivamente efficace, è superabile solo a fronte dell'accertamento di situazioni ostative. Con riferimento al caso concreto, la Corte ritiene perfezionata la notifica a Sempronio degli atti del processo radicato in Germania ai sensi dell'art. 19.1, lett. b) del regolamento (ratione temporis applicabile) n. 1348/2000 letto alla luce dell'art. 14 (paragrafi 1 e 2) del medesimo regolamento e della disciplina prevista dall'art. 1068, paragrafo 2, del codice di procedura tedesco. Infondato è giudicato anche il secondo motivo di ricorso che maggiormente viene in rilievo ai fini del presente commento. In proposito la Suprema Corte richiama la decisione della Corte di giustizia 6 settembre 2012, C-619/10, Trade Agency secondo la quale, ai sensi dell'art. 34, punto 2 del regolamento CE n. 44/2001 (cui rinvia l'art. 45.1 del medesimo regolamento), nel caso in cui il convenuto proponga opposizione avverso la dichiarazione di esecutività di una decisione contumaciale emessa nello Stato d'origine e corredata dell'attestato, lamentando di non aver mai ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito dell'opposizione, deve «verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove». L'attestato rilasciato dal giudice dello Stato d'origine, in altri termini, non preclude al giudice dello Stato richiesto di effettuare una «valutazione autonoma dell'insieme degli elementi di prova» per valutare se il convenuto contumace abbia ricevuto la notificazione della domanda giudiziale. Tanto premesso, prosegue la Corte di cassazione, l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello in ordine alla ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (avvenuta secondo modalità tali da assicurare il rispetto sia del principio del contraddittorio sia del diritto di difesa) assorbe la questione sollevata relativamente all'attestazione di regolarità in atti ed alla ascrivibilità della stessa al modello allegato al regolamento n. 4/2009 (allegato I) o al regolamento CE n. 44/2001 (allegato V). In ogni caso, secondo gli ermellini, occorre solo constatare la presenza di un documento, comunque rispondente alla finalità di semplificare la circolazione delle decisioni, senza che possa in concreto attribuirsi rilievo alla riconducibilità dell'attestato all'uno o all'altro modello regolamentare. Osservazioni
Onde assicurare una rapida circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo (anche) il regolamento CE n. 44/2001 prevede, al fine dell'esecuzione della decisione emessa in uno Stato membro (c.d. “d'origine”) in un altro Stato membro (c.d. “richiesto”), l'emissione di un attestato riconducibile a quei moduli standard dal contenuto predefinito che, come osservato in dottrina (Lupoi, 174-175), mediante la creazione di una sorta di “lingua franca processuale”, sono tesi a realizzare una più immediata e trasparente cooperazione giudiziaria, pur rischiando di “inaridire e svilire” il contenuto degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziali. L'emissione di un tale certificato costituisce espressione di attività giurisdizionale (in questo senso, con riferimento all'attestato previsto all'art. 53 del regolamento UE n. 1215/2012, Corte di giustizia, 4 settembre 2019, C-347/18, Salvoni e Corte di giustizia, 28 febbraio 2019, C-579/17, Gradbeništvo Korana) ed è “quasi automatico” (così, Corte di giustizia, 6 settembre 2012, C-619/10, Trade Agency), pur non potendo escludersi che il giudice richiesto del rilascio dell'attestato sia chiamato a rendere informazioni che non si trovino nella decisione o, per certi versi, ad offrire un'interpretazione di tale decisione (Corte di giustizia, 4 settembre 2019, C-347/18, Salvoni). Ferma la rilevanza dell'attestato (che, nel sistema del regolamento CE n. 44/2001, è destinato a facilitare l'adozione, in una prima fase del procedimento, della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d'origine), deve in ogni caso escludersi che le risultanze di tale documento precludano al giudice dello Stato richiesto, adito mediante un ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione di altro Stato membro, di verificare la concordanza tra le informazioni contenute nell'attestato e le prove fornite (così, Corte di giustizia 6 settembre 2012, C-619/10, Trade Agency, richiamata anche da Cass., sez. I, 24 febbraio 2014, n. 4392 relativa alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; nel senso della esistenza di una simile preclusione si veda, invece, Cass., sez. I, 29 novembre 1999, n. 13315). Ciò perché l'obiettivo della rapida circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo non può essere raggiunto indebolendo in modo tanto significativo il diritto di difesa. Fermo restando che le norme del regolamento CE n. 44/2001 continueranno a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti instaurati sino al 9 gennaio 2015 (cfr. art. 66, regolamento UE n. 1215/2012), deve rilevarsi come, nel sistema introdotto dal regolamento UE n. 1215/2012, l'attestato disciplinato all'art. 53 abbia visto ulteriormente accentuata la propria rilevanza. Esclusa infatti la possibilità (contemplata dall'art. 55 del regolamento CE n. 44/2001), per il giudice dello Stato richiesto, di accettare un documento equivalente o di dispensare la parte dalla produzione dell'attestato, nel regime del regolamento Bruxelles I-bis la produzione dell'attestato (il cui contenuto è assai più analitico del corrispondente attestato disciplinato dal regolamento CE n. 44/2001) è divenuto adempimento “obbligatorio e infungibile” (Salerno, 326). Deve tuttavia ritenersi pur sempre possibile, per il debitore, far valere eventuali lesioni del proprio diritto di difesa. Una simile facoltà, nel regime del nuovo regolamento, dovrà peraltro essere esercitata ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento Bruxelles I-bis. La decisione tedesca (adottata nel 2006) era stata oggetto di certificazione secondo le modalità previste dal regolamento CE n. 4/2009 nonostante, ai sensi degli artt. 68, 75 e 76 di tale regolamento, la stessa avrebbe dovuto circolare ai sensi del regolamento CE n. 44/2001 (e, pertanto, sulla base dell'attestato previsto dall'art. 54 di tale regolamento). La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto irrilevante tale circostanza attesa «la presenza di un documento, comunque rispondente alle indicate finalità, senza che possa qui farsi questione sulla riconducibilità dell'attestato all'uno piuttosto che all'altro modello regolamentare». La decisione appare condivisibile considerata l'esigenza di assicurare la rapida circolazione delle decisioni e tenuto presente che l'attestato previsto dal regolamento in materia di obbligazioni alimentari presenta un contenuto assai più dettagliato di quello previsto dal regolamento CE n. 44/2001. Maggiori problemi potrebbe invece comportare l'ipotesi inversa (produzione di un attestato conforme al regolamento CE n. 44/2001 in luogo di quello previsto dal regolamento CE n. 4/2009) stante, in questo caso, il meno dettagliato tenore dell'attestazione.
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